Obbligo di esporre i prezzi anche per gli artigiani

In base alla risoluzione del 19 gennaio 2016, indirizzata alla Provincia di Trento, il Ministero dello sviluppo economico sostiene l’obbligo di indicare i prezzi di vendita anche per gli artigiani che pongono in vendita i loro prodotti.  Questo parere, che non risulta pubblicato sul sito ufficiale del Ministero, è in controtendenza alla tesi sostenuta da alcuni interpreti della norma dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) che ha eliminato dalle definizioni la parola “commerciante” sostituendola con quella di professionista, a differenza del d.lgs. n. 84/2000 che disciplinava prima la materia.  Anche se il codice del consumo ha eliminato la definizione di “commerciante”, l’art. 14 del d.lgs. 206/2005 fa ancora e solo riferimento al commerciante come colui che ha ancora l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura, ma per il ministero l’obbligo di indicare il prezzo va ricercato in altre parte del decreto ( ad es.art.22 del d.lgs. 206/2005). Si evidenzia che il parere ministeriale fa riferimento solo agli artigiani e non ai produttori agricoli e per le sanzioni rimanda all’art. 17 del codice del consumo che, nel richiamare l’art. 22 del d.lgs. n. 114/1998, fa esplicita menzione però (e questo il ministero non lo sottolinea) solo al prezzo per unità di misura. Questo parere è l’ultimo di una lunga serie in cui il ministero tenta di chiudere i vuoti del legislatore rischiando di a volte “una integrazione analogica” della norma di legge.

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