Orari: Illegittima  la legge regionale che ne limita la liberalizzazione

29 Dicembre 2016
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 239/2016 dell’ 11 novembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio).

Alle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, non possono più essere imposti limiti di orario o giornate di apertura e chiusura obbligatorie.

Sulla liberalizzazione degli orari la Corte Costituzionale si era già espressa, con le sentenze n. 299 del 2012, n. 27 e n. 65 del 2013 e n. 104 del 2014, nelle quali  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali che regolavano gli orari degli esercizi commerciali. Tali limiti sono in contrasto  l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nell’art. 3, comma 1 lettera d-bis del D.L. 4-7-2006 n. 223.
Per questi motivi anche la L.R. n. 24/2015 della Regione Puglia si pone  in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto di porre limiti di orario alle attività commerciali e di somministrazione, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.