Ordinanza del sindaco di disciplina degli orari di esercizi commerciali

6 Maggio 2013
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1. Enti locali – commercio – pubblici esercizi – orari di apertura e chiusura al pubblico – potere del sindaco ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. – nuova disciplina sulla liberalizzazione degli orari introdotta dal c.d. decreto “Salva Italia” – attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante – applicabilità – va affermata
2. Enti locali – commercio – pubblici esercizi – orari di apertura e chiusura al pubblico – ordinanza del Sindaco – divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario notturno – efficacia – va sospesa

freccia TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Ordinanza 26 aprile 2013, n. 483

1. Le amministrazioni comunali possono regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici mediante l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico; l’ampiezza di tale potere è stata oggetto di riforma per effetto della modifica legislativa introdotta dall’art. 31 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha riformato l’art. 3 del d.l. 223/2006 nel senso che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (…) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”; pertanto, il regime di liberalizzazione degli orari è applicabile agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, novero in cui va ricompresa l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, come conferma, altresì, la risoluzione del Ministero dello sviluppo economico del 24.10.2012.

2. Va sospesa l’efficacia dell’ordinanza del sindaco avente ad oggetto la disciplina degli orari di attività commerciali nella parte in cui vieta lo svolgimento dell’attività durante l’orario notturno, considerato anche che l’art. 3 del d.l. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, ha affermato, in tema di “abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, il principio secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), che nella specie non possono, presuntivamente, ritenersi incisi. La liberalizzazione degli orari non preclude all’amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica.