Ordinanza del sindaco recante la fissazione dell’orario massimo di apertura delle sale giochi

7 Settembre 2012
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1. Enti locali – Sindaco – Ordinanza ex art. 50 d.lgs. 267/2000 – Contenuti – Fissazione dell’orario massimo di apertura delle sale giochi – Possibilità – Va affermata
2. Enti locali – Sindaco – Ordinanza ex art. 50 d.lgs. 267/2000 – Fissazione dell’orario massimo di apertura delle sale giochi – Illegittimità – Per mancato contemperamento degli interessi in gioco

 TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 31 agosto 2012, n. 1484

1. È legittima l’ordinanza del sindaco recante la fissazione dell’orario massimo di apertura delle sale giochi, dovendosi riconoscere la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7 del t.u.e.l., secondo cui il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, “gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. Dalla particolare ampiezza della nozione di “pubblico esercizio” contenuta nella disposizione deve ritenersi che rientrino senz’altro nella predetta nozione anche le attività di intrattenimento espletate all’interno di sale giochi: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse. Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, né esercizi commerciali (non essendo la vendita l’attività principale praticata), né servizi pubblici, bensì, appunto, pubblici esercizi, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.4.2010, n. 5619).
2. L’intervento dell’autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 5.6.2012, n. 996). In proposito il TAR Toscana (sez. II, 18.11.2011, n. 1784) ha annullato un’ordinanza contingibile ed urgente adottata in materia da un sindaco in quanto “l’istruttoria esercitata appare molto generica e basata su non meglio specificati “studi clinici” in ordine alle dipendenze patologiche da gioco” e poiché “la tutela della salute pubblica come rappresentata non pare aver considerato la possibilità per l’utenza comunale di usufruire anche di altre forme di intrattenimento facenti capo all’AAMS o esercitate in comuni limitrofi”, mentre “le genericità delle disposizioni di cui all’impugnata ordinanza non consentono di individuare le ragioni del collegamento con l’occupazione di suolo pubblico rilasciata o rilasciabile ai singoli esercenti e con la proroga dell’orario notturno dell’esercizio, dato che, secondo logica, le conseguenze patologiche genericamente paventate potrebbero realizzarsi anche all’interno degli esercizi e in orario diurno”. Nel caso in esame il comune ha addotto a giustificazione della limitazione oraria il crescente numero di cittadini che utilizzano gli apparecchi da gioco e poi si ritrovano in difficoltà economiche, come si evince dalle richieste di sostegno pervenute all’ufficio dei servizi sociali. Ebbene il provvedimento sindacale (non è stata addotta l’esistenza di atti istruttori ulteriori) difetta di riferimenti ad indicatori statistici e dati numerici sui fenomeni descritti, e non elimina il rischio che in tal modo il problema sia soltanto “trasferito” in altre zone (comune limitrofi), con la conseguenza che la compressione delle attività imprenditoriali non sarebbe accompagnata da effetti positivi sulla riduzione del rischio “dipendenza” per le categorie di soggetti esposte (i quali comunque nelle moderne realtà cittadine possono facilmente spostarsi da una località all’altra con una platea di mezzi di locomozione).