Piemonte: le date delle vendite di fine stagione

7 Dicembre 2011
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Deliberazione 28 novembre 2011, n. 40-2947 Giunta Regionale
Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2 come sostituito dall’art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative.
(B.U.R. 1 dicembre 2011, n. 48)

A relazione dell’Assessore Casoni:

Le vendite di fine stagione sono regolate dall’art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che, nella disposizione vigente fino alla data del 18 agosto 2011, prevedeva: “Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell’anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell’ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all’art. 3.”
Le difformità di regolazione esistenti fra le regioni d’Italia nella materia delle vendite di fine stagione, hanno indotto ad approfondire, nelle sedi interistituzionali di coordinamento, tale tematica, nei suoi risvolti di tutela della concorrenzialità del sistema e rispetto all’esigenza di maggiore semplificazione per le aziende operanti nel comparto commerciale.
Conseguentemente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell’ambito dell’attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni, di cui al d.lgs. 281/97, ha assunto un documento di coordinamento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” .
In particolare, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni, in data 24 marzo 2011, hanno concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:
• il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
• il primo sabato del mese di luglio
ed impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti.

In attuazione dell’accordo assunto in sede interistituzionale, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno intervenire con una modifica legislativa di adeguamento del previgente comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28/1999, mediante la seguente disposizione dell’art. 6 della legge regionale 13/2011, in vigore dalla data del 19 agosto 2011: “La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo” Il quadro normativo di riferimento in materia di saldi di fine stagione è pertanto risultato modificato secondo le seguenti specificità:
• é la Giunta regionale a fissare ogni anno le date di avvio delle vendite di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte a livello interistituzionale;
• i saldi hanno sempre la durata di otto settimane, anche non continuative, ma non è più previsto il termine finale;
• non è più prevista l’azione di coordinamento in sede intercomunale, che aveva il suo principale fondamento in relazione all’individuazione della data iniziale dei saldi.
Conseguentemente l’attuale sistema é così articolato:

• i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, in conformità con le decisioni della conferenza, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
• la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;
• il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata; a tale fine, pur nel silenzio della legge, appare opportuna una preliminare azione di confronto con le componenti interessate a livello locale;
• l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

In attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14, c. 2 della legge regionale 28/1999, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dall’art. 6 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio) ed al fine di coordinarne l’applicazione sul territorio regionale,

la Giunta regionale, unanime,
delibera
di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, secondo le seguenti scadenze:
• data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
• data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

di dare atto che, per l’anno 2012, tali date corrispondono al giovedì 5 gennaio 2012 ed al sabato 7 luglio 2012; di richiamare le indicazioni per il coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, c. 2 della legge regionale 28/1999, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dalla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio) secondo quanto di seguito indicato:
• i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla presente deliberazione di Giunta regionale, in conformità con le decisioni della Conferenza delle Regioni, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
• la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
• il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata; a tale fine, pur nel silenzio della legge, si evidenzia l’opportunità di una preliminare azione di confronto con le componenti interessate a livello locale;
• l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.
Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. (omissis)