PRODOTTI COSMETICI – Nuova disciplina sanzionatoria

Pubblicato il decreto che disciplina il regime sanzionatorio sui prodotti cosmetici

23 Dicembre 2015
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È stato pubblicato sulla G. U. n. 297 del 22 dicembre 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento sui prodotti cosmetici che entrerà in vigore il prossimo 6 gennaio.

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici.  
(GU n.297 del 22-12-2015)
                            Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  novembre  2009,  sui
prodotti cosmetici di seguito denominato regolamento. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. 
  2. L'autorita' competente di cui all'articolo 34 del regolamento e'
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 16  della  legge  6
agosto 2013, n. 97. 
                               Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3  del  regolamento
  in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici 
 
  1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone  in  commercio
prodotti  cosmetici   che,   nelle   condizioni   d'uso   normali   o
ragionevolmente prevedibili, possono essere  dannosi  per  la  salute
umana,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo   3   del
regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni  e  con
la multa non inferiore ad euro 1.000. 
  2. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di  cui  al  presente
articolo sono ridotte da un terzo a un sesto. 
                               Art. 4 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3,
  del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che, essendo venuta a conoscenza di uno o piu'  fatti  specifici  dai
quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul  mercato  non
e' conforme al regolamento e  non  adotta  immediatamente  le  misure
correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o
richiamarlo,  o   che   non   fornisce   le   informazioni   previste
dall'articolo 5, paragrafo 2,  secondo  comma,  del  regolamento,  e'
punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000. 
  2. La persona responsabile di cui all'articolo 4  del  regolamento,
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5,  paragrafo  3,
del regolamento, e' punita con  l'ammenda  da  euro  10.000  ad  euro
25.000. 
                               Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6  del  regolamento
               in materia di obblighi dei distributori 
 
  1.  Il  distributore  che  non  effettua  le   verifiche   di   cui
all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda
da  euro  3.000  ad  euro  30.000.  Alla  stessa  pena  soggiace   il
distributore che, essendo venuto a conoscenza di  uno  o  piu'  fatti
specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze
indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del  regolamento,
non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' il distributore che
non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo  comma,
e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo. 
                               Art. 6 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7  del  regolamento
  in materia di obblighi di identificazione nella catena di fornitura 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento  o
il distributore che non risponde alle richieste di identificazione di
cui  all'articolo  7  del  regolamento,  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000. 
                               Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del  regolamento
  in materia di buone pratiche di fabbricazione 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle
disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000. 
                               Art. 8 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  10  e  11  del
  regolamento  in  materia   di   valutazione   della   sicurezza   e
  documentazione informativa sul prodotto 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che immette  sul  mercato  prodotti  cosmetici  non  sottoposti  alla
valutazione di sicurezza, o per i quali non e'  stata  elaborata  una
relazione  sulla  sicurezza   dei   prodotti   cosmetici   ai   sensi
dell'allegato I del regolamento, e'  punita  con  l'ammenda  da  euro
10.000  a  euro  100.000.  Alla  stessa  pena  soggiace  la   persona
responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11  del
regolamento o qualora la valutazione  della  sicurezza  del  prodotto
cosmetico non rispetta le  condizioni  di  cui  all'articolo  10  del
regolamento. 
                               Art. 9 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del  regolamento
                       in materia di notifica 
 
  1. E' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 1.000 ad euro 6.000  la  persona  responsabile  di  cui
all'articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il
prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalita'  di
cui  all'articolo  13,  paragrafo  1,  del  regolamento  ovvero   non
ottempera  all'obbligo  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  13,
paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa  di  cui  al
comma 1 il distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione
di cui all'articolo 13,  paragrafo  3,  del  regolamento  nonche'  il
distributore  e  la  persona  responsabile  che  contravvengono  agli
obblighi di comunicazione loro rispettivamente imposti  dall'articolo
13, paragrafo 4, del regolamento o agli obblighi di aggiornamento  di
cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento. 
                               Art. 10 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  14  e  15  del
  regolamento in materia di  restrizioni  applicabili  alle  sostanze
  elencate  negli  allegati   del   regolamento   e   alle   sostanze
  classificate come sostanze CMR 
 
  1. Salvo che i fatti costituiscano  i  piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque impiega  nella  fabbricazione  di  prodotti
cosmetici le sostanze di  cui  all'allegato  II  del  regolamento  e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni e  con  la  multa  da
euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per  colpa,  con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro  1.000  ad
euro 10.000. 
  2. Salvo che i fatti costituiscano  i  piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque impiega  nella  fabbricazione  di  prodotti
cosmetici sostanze comprese negli  allegati  III,  IV,  V  e  VI  del
regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate  nei
medesimi allegati e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e
con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto  e'  commesso  per
colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad
euro 2.500. 
  3. Salvo che i fatti costituiscano  i  piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di  cui  all'articolo
15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze
CMR, e' punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto  e'  commesso  per
colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro
1.000 ad euro 10.000. 
                               Art. 11 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16  in  materia  di
                            nanomateriali 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che non provvede alla notifica prevista dall'articolo  16,  comma  3,
del regolamento e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 1.000 ad euro 6.000. 
                               Art. 12 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18  in  materia  di
                       sperimentazione animale 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei  divieti  di
cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento  e'
punito con l'arresto da un mese ad un anno e con  l'ammenda  da  euro
500 ad euro 5.000. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
realizza sperimentazioni animali in violazione  dei  divieti  di  cui
all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e  d),  del  regolamento  e'
punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad
euro 5.000. 
                               Art. 13 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia
  di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che immette sul mercato un prodotto cosmetico con  etichettatura  non
conforme alle  disposizioni  dell'articolo  19  e  dell'articolo  20,
paragrafo 3, del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui all'articolo 4 del regolamento  che  impiega  nell'etichettatura,
nella presentazione sul mercato  o  nella  pubblicita'  dei  prodotti
cosmetici diciture, denominazioni, marchi,  immagini  o  altri  segni
figurativi che attribuiscano ai  prodotti  stessi  caratteristiche  o
funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 
                               Art. 14 
 
Violazione dell'obbligo derivante  dall'articolo  21  in  materia  di
               accesso del pubblico alle informazioni 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che non garantisce l'accesso del pubblico,  con  mezzi  idonei,  alle
informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000. 
                               Art. 15 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 23 e 24 in materia
  di informazioni da rendere alle autorita' competenti 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui  all'articolo  4  del  regolamento  e  i  distributori  che   non
ottemperano all'obbligo  di  informazione  di  cui  all'articolo  23,
paragrafo  1,   del   regolamento   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 
  2. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che non ottempera alla richiesta da parte delle autorita'  competenti
di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento,  l'elenco  di
tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze  sulle  quali  sorgano
seri dubbi in  merito  alla  sicurezza,  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 
                               Art. 16 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 in materia
                         di non conformita' 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che  non  adotta
provvedimenti richiesti  dall'autorita'  competente  ai  sensi  degli
articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure  non  sufficienti  a
rendere  il  prodotto  cosmetico  conforme  alle   disposizioni   del
regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti
dall'autorita', e' soggetta alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 10.000 ad euro 25.000. 
                               Art. 17 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le sanzioni previste dal presente decreto non  si  applicano  al
commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo prodotti cosmetici in  confezioni  originali,  qualora  la
mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa  riguardi  i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o  le  condizioni
interne dei recipienti  e  sempre  che  il  commerciante  non  sia  a
conoscenza della violazione e la confezione  non  presenti  segni  di
alterazione. 
                               Art. 18 
 
                Applicazione sanzioni amministrative 
 
  1. All'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente  decreto  provvede   l'organo   regionale   territorialmente
competente con le modalita' di cui alla legge 24  novembre  1981,  n.
689, e successive modificazioni. 
                               Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. E' abrogata la legge 11  ottobre  1986,  n.  713,  e  successive
modificazioni.  Nelle  more  dell'adozione   del   decreto   di   cui
all'articolo  16,  comma  5,  della  legge  6  agosto  2013,  n.  97,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo  11,
commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986. 
                               Art. 20 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono  le  attivita'
previste dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.