Pubblicato l’Accordo per i moduli unificati

15 Luglio 2019
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12/7/2019 è stato pubblicato il documento del 17/4/2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

 

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

  • ƒsomministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali. ƒ
  • somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate ƒ
  • strutture ricettive alberghiere
  • ƒstrutture ricettive all’aria aperta

La scheda anagrafica, approvata nell’Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019 (con le modalità previste dall’articolo 1).

L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:

– Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.

– Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 28 agosto 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 2017