Pubblicità e vendita di alimenti per lattanti

Valorizzazione dell’allattamento al seno, contrasto ad ogni forma di pubblicità, anche occulta e di comportamenti che sconsigliano il ricorso al latte materno.
Queste le novità in vigore dal 22 luglio in merito a pubblicità e vendita degli alimenti per lattanti, cioè per bambini fino a un anno di età, e degli alimenti di proseguimento destinati alla prima infanzia, che ora possono essere messi in commercio solo se conformi alle disposizioni fissate nel decreto n. 82/09 emanato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE.
Il regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 luglio, stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità di questi alimenti.
In particolare gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati utilizzando le fonti proteiche e secondo i criteri di composizione indicati nelle tabelle allegate al decreto; devono richiedere, per essere pronti per il consumo, unicamente l’aggiunta di acqua.
Prevista, inoltre, da parte dei due ministeri, un’attività di monitoraggio sui prezzi di vendita degli alimenti per lattanti e una campagna sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa anche a tutelare e valorizzare l’allattamento al seno, favorendo una corretta informazione al riguardo e l’adozione di corsi preparatori ed altre iniziative educative.

>> DM Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 9/4/2009 n. 82Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso Paesi terzi (G.U. 7/7/2009 n. 155)

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