Pubblico spettacolo: applicabilità della SCIA

26 Agosto 2015
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Il Ministero dell’Interno, con nota 557/PAS/U/007764/13500(1) del 21 maggio 2015, argomenta su alcune linee interpretative assunte dalla regione Friuli Venezia Giulia in materia di pubblico spettacolo.

In primo luogo detta regione sostiene la tesi che la relazione del tecnico, di cui al comma 2 dell’art.141 del reg. d’es. del TULPS in caso di locali con capienza non superiore alle 200 persone, sostituisca non solo gli accertamenti e  le verifiche della commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo ma anche il parere che detta commissione deve esprimere ai sensi della lettera a)  del comma 1 del citato art.141. Per il Ministero la tesi della regione non convince in quanto la relazione tecnica del professionista sostituisce solo le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 ( la norma non casualmente usa i medesimi termini di queste lettere) , ma non il parere, i controlli e le stesse “cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni”, previsti dalle lettere a), b)  ed e), che non sono nè “verifiche” né “accertamenti”; la relazione del tecnico infatti deve solo attestare la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.8.1996. Inoltre una simile interpretazione cancellerebbe la possibilità della commissione di vigilanza di disporre eventuali prescrizioni e cautele a tutela della pubblica incolumità.

In tal senso, peraltro, il Ministero si era già espresso con nota n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005.

Il secondo aspetto trattato nella nota del Ministero fa riferimento alla tesi regionale secondo la quale ogni evento di pubblico spettacolo è attuabile con la presentazione di una SCIA facendo riferimento ai principi generali dell’art. 19 della L.241/1990 “che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.

Per il Ministero anche questa tesi non è convincente in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle commissioni di vigilanza e delle licenze cui sono propedeutici, contraddistinte da evidente discrezionalità tecnica. L’esercizio della discrezionalità tecnica, commisurata a ciascun specifico locale o impianto, ha contenuto più ampio di un mero accertamento documentale del rispetto di un elenco definito di regole tecniche e si estende, quindi, non solo all’attuazione dell’art. 80 TULPS ma anche ai titoli previsti dagli artt. 68 e 69 dello stesso TULPS.

Lo svolgimento dello spettacolo deve poter essere valutato tenendo conto dello stato complessivo dei luoghi e degli impianti allestiti in rapporto al tipo di evento e alle concrete condizioni e modalità di partecipazione del pubblico. La presentazione della SCIA presuppone controlli su eventi in corso di svolgimento, ma le difficoltà connesse con sopraluoghi effettuati con la presenza di pubblico e, magari, con la necessità di richiedere agli organizzatori modifiche organizzative e strutturali o di imporre limitazioni attuabili se non a conclusione dell’evento, portano alla rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza.

Per tale motivo il Ministero riconduce la possibilità di presentare la SCIA per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS ai soli casi espressamente previsti da tali articoli come modificati  dall’art. 7 co. 8 bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla legge 7/10/2013 n. 112.

E, proprio relativamente a tali modifiche, il Ministero coglie l’occasione per precisare che la SCIA è ammessa non per manifestazioni con una durata inferiore alle 24 ore dal loro inizio, ma per manifestazioni che, a prescindere dall’orario di inizio, si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio.