Regolamento comunale per l’apertura di sale giochi

24 Aprile 2013
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Enti locali – regolamenti comunali – regolamento per l’apertura di sale giochi – con l’obiettivo di prevenzione della ludopatia – illegittimità – competenza – spetta all’amministrazione statale

freccia TAR VENETO, SEZ. III – Sentenza 16 aprile 2013, n. 576

Dall’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 214 del 2012, si ricava il principio che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. Tale principio è coerente rispetto alle esigenze tutelate, che sono le medesime nell’intero territorio nazionale. Sotto tale profilo il regolamento comunale per l’apertura di sale giochi, che vieta tra l’altro la collocazione delle strutture a distanza di 500 metri da istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, non risponde ad esigenze specificamente afferenti il territorio del comune, ma ad esigenze generali che richiedono una pianificazione nazionale, nel cui ambito la disposizione impugnata non si colloca. La competenza legislativamente stabilita a favore dell’amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal comune. I comuni possono intervenire nell’ambito della sopra richiamata pianificazione in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 158 del 2012. Inoltre i sindaci, in caso di situazioni di effettiva emergenza, possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti, come previsto dal testo unico degli enti locali. Ancora l’art. 88 del t.u.l.p.s. non prevede che il questore, nel rilasciare la licenza per l’esercizio dell’attività di scommessa, sia tenuto ad applicare prescrizioni stabilite dai comuni. Nemmeno la potestà esercitata dal comune può essere collocata nell’ambito dell’art. 13 del testo unico degli enti locali, secondo cui spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, per i seguenti due motivi: – lo stesso art. 13 esclude da tali funzioni le competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale e nel caso di specie sono state sopra richiamate le disposizioni di legge che attribuiscono all’amministrazione nazionale le competenze in materia e non ai comuni; – la potestà amministrativa, per essere esercitata, necessita di una specifica attribuzione legislativa ai sensi degli artt. 2, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione. Tale specifica attribuzione legislativa difetta. Senza l’attribuzione per legge di specifica potestà amministrativa l’art. 13 del testo unico degli enti locali legittima i comuni all’utilizzo degli strumenti di diritto privato, in condizioni di parità con tutti gli altri soggetti, ma non all’esercizio di poteri amministrativi. In relazione a quanto sopra il regolamento comunale per l’apertura di sale giochi è illegittimo.