Ricoveri e terapie fuori dal tetto assenze malattia

Luigi Oliveri – Italia Oggi – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Non vanno conteggiati nei 18 mesi di assenza massima consentita per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certifi cate delle terapie. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2021, n. 28 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 68, comma 3, del dpr 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo le assenze connesse ai ricoveri ed ai postumi delle terapie. La questione riguarda specifi camente il pubblico impiego non contrattualizzato: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari. Proprio il licenziamento deciso da un ateneo nei confronti di una ricercatrce universitaria, che era stata in malattia per oltre 180 giorni, ha dato l’avvio alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia. Il quale, in sede di delibazione dell’impugnazione del recesso, ha escluso l’applicabilità alla ricercatrice della normativa di maggior favore contenuta nel Ccnl del comparto Università 2006-2009, proprio perché il rapporto di lavoro dei docenti e dei ricercatori universitari è ancora in regime pubblicistico. Il Tar ha rilevato la necessità di applicare, dunque, gli articoli 68 e 70 del dpr 3/1957, ai sensi dei quali il periodo massimo di assenza continuata per malattia è pari a 18 mesi, senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, ricovero e intervento e successive terapie salvavita, invece previsto per l’impiego pubblico contrattualizzato. La Consulta osserva l’incongruenza della diversa disciplina contenuta nel dpr 3/1957 rispetto alla contrattazione collettiva, che esclude dal periodo di comporto, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certifi cate delle terapie. E afferma che essa è la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva. Sotto questo aspetto, dunque, l’art. 68, comma 3, dpr 3/1957 vìola l’art. 3 della Costituzione.

Italia Oggi
4 Marzo 2021
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