Sala giochi: legittimi i limiti imposti dal comune

5 Ottobre 2010
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Il Tar di Bolzano, con sentenza n. 272/2010, ha ritenuto lecito il provvedimento di diniego all’apertura di una sala giochi adottato dalla Provincia di Bolzano, sostenendo che: E’ opportuno peraltro evidenziare che l’attività in questione costituisce attività economica e che, come tale, non può, in linea di massima, essere sottratta al principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza, sicché, in assenza di formali disposizioni di contingentamento, si appaleserebbe illegittimo il provvedimento che neghi l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una sala giochi basato unicamente sul presupposto della preesistenza di analoghi esercizi (cfr. T.A.R. Bologna, Sez. I, 24.10.1997, n. 691), Nondimeno, si deve osservare che il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza non può non coordinarsi con altre esigenze che possono giustificare la previsione di limiti e prescrizioni a tutela del pubblico interesse, quali, ad esempio, “lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in essi si svolge, con immediati riflessi sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare” o la prossimità a luoghi di interesse pubblico, quali gli istituti scolastici, i luoghi di cura, le chiese, etc. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.10.2002, n. 5658; Sez. IV, 10.3.1992, n. 263; Sez. IV, 26.6.1990, n. 528), fermo restando che un tanto presuppone, evidentemente, l’esistenza e l’accertamento, mediante idonea istruttoria, del prioritario interesse pubblico da tutelare”