Sale giochi: non si applica la liberalizzazione degli orari

2 Agosto 2013
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Il Consiglio di Stato, con ordinanza  n. 2712 del  15 luglio 2013,  accogliendo l’appello del comune di Milano contro l’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 00325/2013,   precisa che:

– la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010);

– le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell’autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, e la moralità pubbliche;

– a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse con i contrapposti interessi imprenditoriali risponde evidentemente l’ordinanza impugnata in questo giudizio.