Sale giochi: non si applica la liberalizzazione degli orari

Il Consiglio di Stato, con ordinanza  n. 2712 del  15 luglio 2013,  accogliendo l’appello del comune di Milano contro l’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 00325/2013,   precisa che:

– la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010);

– le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell’autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, e la moralità pubbliche;

– a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse con i contrapposti interessi imprenditoriali risponde evidentemente l’ordinanza impugnata in questo giudizio.

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