Sanzioni a chi vende o somministra ai minori tabacco e sigarette elettroniche

24 Agosto 2020
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É rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione se l’art. 25, comma 2, r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316, come sostituito dall’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 6 del 2016 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) – nella parte in cui stabilisce che “A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività” – violi o meno i principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall’art. 5 del TUE, dall’art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva, dando prevalenza al principio di precauzione senza mitigarlo con quello di proporzionalità e in tal modo sacrificando in modo sproporzionato gli interessi degli operatori economici a vantaggio della protezione del diritto alla salute, così non garantendo il giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali, per di più mediante una sanzione che, in violazione del considerando 8 della direttiva, non persegue efficacemente l’obiettivo di disincentivare la diffusione del fumo tra i giovani (1).

 

(1) Ad avvio della Sezione nel quadro dei principi del diritto eurounitario e con i criteri interpretativi ritenuti necessitati sulla base dei principi affermati con le disposizioni eurounitarie, così valutando la proporzionalità della sanzione della sospensione della licenza, alla luce della prevalenza del diritto tutelato alla salute del minore e della necessità per l’efficacia della tutela che la sanzione sia dissuasiva, la perdita economica del venditore trova ragionevole giustificazione nel bilanciamento di diritti diversamente tutelati nel settore del commercio del tabacco.

A tale conclusione si giunge sulla base delle considerazioni che seguono:

a) nella direttiva 2014/40/UE, il diverso grado di tutela accordato ai diritti individuali in conflitto emerge chiaramente dal considerando 8, dal considerando 21 e dall’ultimo alinea dell’art. 1, nel senso della prevalenza del diritto alla salute, in specie quella delle giovani generazioni, sul diritto all’esercizio dell’attività d’impresa del rivenditore;

a1) – secondo il considerando 8, “per le proposte legislative occorre basarsi su un livello di protezione della salute elevato, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente dannosi del tabacco sulla salute umana, la protezione della salute merita un’attenzione particolare, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani”; – secondo il considerando 21, “Conformemente agli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare il regolare funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati sulla base di un livello elevato di protezione della salute, soprattutto per i giovani, ed alla raccomandazione 2003/54/CE (9), gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad impedire la vendita di tali prodotti a bambini e adolescenti tramite l’adozione di misure appropriate che stabiliscano limiti di età e li facciano rispettare; – secondo l’art. 1 della direttiva, l’intento è quello di “agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo («FCTC»)”.

a.1.1.) sono inequivocabili in tal senso, la considerazione del tabacco non come una merce comune, l’agevolazione del regolare funzionamento del mercato interno sulla base di livello elevato di protezione della salute, soprattutto per i giovani, e, contemporaneamente la protezione della salute, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani, in una con l’incoraggiamento ad impedire la vendita di tali prodotti a bambini e adolescenti tramite l’adozione di misure appropriate che stabiliscano limiti di età e li facciano rispettare;

b) la prevalenza che la direttiva ha attribuito al diritto alla salute, soprattutto dei giovani, costituisce per l’interprete la chiave per dare corpo e misura al principio di proporzione della sanzione, il quale, dovendosi interpretare alla luce del diritto prevalente individuato dalla stessa direttiva, non può che assumere a metro di valutazione della sussistenza o meno della proporzione la idoneità della sanzione individuata a costituire uno strumento efficace e dissuasivo.

c) l’art. 23, comma 3, della stessa direttiva, nel regolare la cooperazione degli Stati membri anche con meccanismi sanzionatori, demanda agli Stati il potere di stabilire le norme relative alle sanzioni, prevedendo solo che le stesse devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; proprio la prevalenza del diritto alla salute del minore consente di valutare la proporzione della sanzione inflitta all’imprenditore in ragione della sua idoneità ad essere dissuasiva e, quindi, efficace rispetto all’obiettivo di vietare l’uso del tabacco ai minori;

c1) inoltre, lo stesso art. 23, comma 3, nel dettare un principio per la sanzione pecuniaria irrogata per la violazione, aggiunge solo che la stessa “può compensare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione”; questo principio, da un lato non esclude sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie, dall’altro prevede solo la possibilità che si compensino entità della sanzione e vantaggio economico conseguito;

d) in questo contesto di normazione europea, che ha risolto il bilanciamento dei diritti in conflitto a favore del diritto alla salute del minore, e che ha affidato a ciascuno Stato il potere di tradurre in sanzione dissuasiva ed efficace lo strumento per raggiungere l’obiettivo, proporzionato rispetto al diritto dell’imprenditore a svolgere l’attività imprenditoriale vendendo tabacchi, le scelte del legislatore italiano appaiono pienamente rispettose dell’ordinamento sovraordinato;

e) infatti, la legge di delega n. 114 del 2015: – da un lato, alla lett. b) del comma 2, dell’art. 6, ha individuato un criterio specifico, nell’obbligo di “tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l’obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori”; – dall’altro, attraverso il doppio rinvio del primo alinea dello stesso comma 2 dell’art. 6, al comma 1 dell’art. 1, ha richiamato la norma interna che ha dettato principi generali per l’attuazione del diritto dell’Unione europea in tema di sanzioni (art. 32, comma 1, lett. d) della l. n. 234 del 2012), la quale, nel riconnettere la tipologia delle sanzioni al livello di protezione degli interessi in gioco, ha previsto la sanzione accessoria della sospensione ove necessaria per assicurare l’osservanza degli obblighi imposti;

e1) nel rispetto di questi criteri, il legislatore delegato, con la disposizione in questa sede censurata, dando correttamente prevalenza al diritto prevalente secondo l’ordinamento comunitario, ha previsto la sospensione di 15 giorni in esito ad un unico accertamento della violazione, in assenza di un minimo prestabilito e di un massimo di 6 mesi possibile;

e2) sulla base di quanto già argomentato nell’esame della questione di costituzionalità (cfr. §§ 10 e ss.), la sanzione appare proporzionata rispetto al sacrificio del diritto dell’imprenditore, risultando dissuasiva ed efficace per il raggiungimento dell’obiettivo, così proteggendo in via preventiva l’interesse prevalente tutelato; essa inoltre non viola il principio di precauzione per come ricostruito dalla giurisprudenza europea (cfr., fra le tante, Corte di giustizia UE, 9 giugno 2016, C-78/16 e C-79/16).

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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