Sentenza del Consiglio di Stato sulla liberalizzazione degli orari dei negozi

2 Settembre 2014
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Il Sindaco del Comune di Gessate, con ordinanza avente ad oggetto “Liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, aveva stabilito che “dalla data odierna … , relativamente alle attività commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo n. 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi, fatti salvi i successivi provvedimenti che la Regione Lombardia riterrà di assumere in materia: rispetto degli orari di apertura e di chiusura, obbligo della chiusura domenicale e festiva, obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse)”, specificando anche che “l’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti; gli esercenti rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri mezzi idonei di informazione” ed aggiungendo infine che “con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma di regolamento comunale in contrasto con la presente disciplina”.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2747 del 27 maggio 2014, ha ritenuto che la predetta ordinanza, ai fini della sua adozione, non necessita del coinvolgimento del Consiglio comunale e delle associazioni di categoria, in quanto si limita ad applicare doverosamente le nuove disposizioni in materia di orari ed apertura al pubblico degli esercizi commerciale, disposizioni che, sulla scorta della interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza 15 marzo 2013, n. 38), rientrano nella disciplina della concorrenza ed appartengono alla potestà legislativa dello Stato, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali che determinino restrizioni alla concorrenza stessa.