Sicilia – Centri commerciali naturali: direttive regionali sulle agevolazioni

7 Dicembre 2011
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La legge regionale n. 32/2000, all’articolo 62, comma 4, prevede che l’Assessore regionale per le Attività Produttive (prima Assessorato per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca) stabilisca, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni alle P.M.I. insediate nei Centri commerciali naturali.

L’Assessorato deve stabilire anche i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari, le attività e le spese ammissibili, nonché le modalità di elargizione del contributo. Un problema che l’Assessorato si è posto riguarda proprio i possibili beneficiari dei contributi ed in particolare se questi potevano essere destinati ai Centri commerciali naturali, oppure potevano essere goduti solo dalle P.M.I. L’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana ha chiarito che, al di là della formulazione letterale della norma, l’espressione “consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei centri commerciali naturali”, deve essere interpretata nel senso che il competente Dipartimento dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive può ammettere a godere delle agevolazioni sia le P.M.I. insediate all’interno dei Centri commerciali naturali, sia direttamente gli stessi Centri.

Lo scorso 2 agosto 2011, il Dipartimento ha approvato le direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i, in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri.

Con successivi decreti del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, saranno emanati i bandi pubblici, nei quali saranno fissati i termini, iniziali e finali, per la presentazione delle domande, determinate le relative risorse disponibili e quant’altro previsto dalle direttive allegate.

I finanziamenti concessi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell’ambito dei centri commerciali naturali come definiti dall’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005.

L’intervento, a seconda della tipologia di opere edili eventualmente proposte e/o previste dal bando/avviso, dovrà essere dotato del titolo abilitativo edilizio corrispondente alle opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della competenza esclusiva della Regione siciliana in tale settore.