Somministrazione: la revoca della licenza su richiesta del prefetto non è atto vincolato

Il TAR per Calabria, Sezione II – Catanzaro, con sentenza n.329 del 22 marzo 2010, ha interpretato in modo innovativo l’obbligo del Sindaco alla revoca di una licenza di polizia a seguito di richiesta formulata dal prefetto ai sensi dell’art. 19, comma 4 del DPR 616/1977. Si rammenta che questo art. 19 ha trasferito ai comuni le funzioni amministrative inerenti alcune licenze di polizia del titolo III del TULPS e, tra queste, anche quelle relative agli esercizi pubblici e che al comma 4 dispone che il comune:
– deve dare comunicazione al prefetto del rilascio delle licenze
– deve sospenderle, revocarle o annullarle per motivata richiesta dello stesso
Per il TAR Calabria “Alla luce di quanto sinteticamente esposto, ne consegue che il potere del sindaco, al di fuori delle valutazioni inerenti alla sussistenza di esigenze di ordine pubblico e sicurezza, non possa considerarsi interamente vincolato. Tale interpretazione è imposta dal rispetto delle esigenze di autonomia, costituzionalmente garantita, degli enti locali, quale risultante, in particolare, dal nuovo art. 118 della Costituzione. Non sarebbe, infatti, conforme al principio di sussidiarietà e adeguatezza l’attribuzione di una funzione amministrativa all’organo più vicino ai cittadini, se tale funzione sia completamente svuotata di contenuto dall’esercizio del potere prefettizio. In altri termini, non sarebbe coerente con il nuovo quadro costituzionale assegnare al comune una funzione amministrativa di revoca qualora il comune stesso non mantenga margini decisionali nei limiti anzidetti.

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