Spetta al questore non al presidente della giunta provinciale chiudere un bar per motivi di ordine pubblico

27 Maggio 2009
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Spetta al questore non al presidente della giunta provinciale chiudere un bar per motivi di ordine pubblico. Lo ha deciso la Corte costituzionale confermando che “le Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza”.
La Consulta ha dato torto alla Provincia di Bolzano che aveva sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del questore di Bolzano che nell’aprile scorso aveva disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del decreto, di una licenza di esercizio per la gestione del Bar Caffè “Teatro”. Secondo la Provincia l’atto del questore avrebbe violato una serie di norme sull’autonomia in quanto sarebbe lesivo delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» comprensive anche delle attribuzioni inerenti a detta materia e concernenti la pubblica sicurezza. Il questore era intervenuto – si legge nella sentenza – a seguito del verificarsi, in prossimità o all’interno del predetto locale, di episodi di turbativa dell’ordine pubblico connessi all’attività ivi svolta, “comprovata dalla presenza di numerosi avventori, all’interno ed all’esterno dell’esercizio, visibilmente alterati dall’abuso di bevande alcoliche», che hanno reso necessario l’intervento della Polizia di Stato ed imposto l’adozione del provvedimento, per scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe, atte a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza.
I giudici costituzionali hanno stabilito che il provvedimento impugnato è “del tutto estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici, essendo volto all’esclusivo scopo della tutela della sicurezza dei cittadini”. Dunque non determina alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici. Costituisce, insomma, “legittimo esercizio dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato, in linea con quanto stabilito dall’articolo 21 dello Statuto, espressamente richiamato nelle premesse del medesimo decreto impugnato”.

>> Corte Costituzionale 6/5/2009 n. 129