MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Disciplina igienico-sanitaria: per il ministero la P.M. non è legittimata a contestare le violazioni al D.Lgs 193/2007

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 10 novembre 2009 n.32156, ha precisato che le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare sono il Ministero stesso, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali e che pertanto possono elevare sanzioni al D.Lgs. n.193/2007 solo gli addetti ai competenti servizi di controllo delle predette amministrazioni.
In sostanza la Polizia Municipale non ha titolo a contestare le violazioni ai regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004 (pacchetto igiene) sanzionate dal citato D.Lgs. n.193/2007. Sicuramente autorevole il parere, ma questo parere non tiene conto di quanto indicato dall’art.13, comma 4, della L. n.689/1981 che espressamente recita “All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere (…)”. E il personale della polizia municipale è anche polizia giudiziaria.
Non convinta di questa nota ministeriale che elimina una importante possibilità di controllo che la Polizia Municipale può effettuare in concomitanza con le ispezioni negli esercizi commerciali e pubblici, chi scrive ha sollevato la questione alla regione di appartenenza ed in particolare al dirigente dell’area veterinaria della regione Emilia Romagna. La risposta della regione verrà pubblicata sul sito


https://www.ufficiocommercio.it