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Sicilia - Legge regionale 26/2/2010, n. 3

Incentivare nuove forme di reddito attraverso la multifunzionalità delle aziende agricole per promuovere il territorio e sviluppare le risorse umane, culturali e agroalimentari secondo i principi europei del concetto di agriturismo. Sono questi gli obiettivi e i principi che stanno alla base della legge della Regione Siciliana n. 3 del 26 febbraio 2010 (BURS n.10 del 1° marzo 2010) che disciplina gli agriturismi. Il provvedimento fissa oltre ai criteri e alle modalità dell’attività agrituristica, anche le dimensioni dei servizi dell’azienda agricola affinché non si alteri il concetto stesso di agriturismo, che deve essere esercitato in una forma ‘limitata’ per non trasformarsi in turismo di massa o confondersi con la stessa attività agricola, che deve rimanere comunque l’attività principale.
La legge qualifica non solo le attività agrituristiche, ma la somministrazione di alimenti e bevande di provenienza aziendale almeno per il 10%; di aziende agricole regionali per il 60%, privilegiando comunque prodotti biologici o certificati Dop, Igp, Igt, Doc e Docg.
In ogni caso, per l’olio extravergine di oliva, vino, formaggi, ortaggi, carni, pane e frutta, l’azienda è obbligata a utilizzare esclusivamente prodotti propri o regionali.
Il provvedimento individua altri parametri che definiscono un agriturismo: la promozione dell’agroalimentare di qualità regionale attraverso l’organizzazione di degustazioni o altre iniziative che prevedono la diffusione di prodotti soprattutto dell’azienda o di altre aziende del territorio; l’organizzazione di attività didattiche, culturali e sportive, escursionistiche; attività di ippoturismo anche attraverso convenzioni con gli enti locali.
Inoltre, l’azienda non potrà superare i 120 ospiti, o somministrare, nell’arco della giornata oltre 160 pasti, che possono arrivare a 240 se c’è un’altra sala riservata agli ospiti. E sono tenute a proporre menu orientati alle tradizioni gastronomiche del comprensorio rurale in cui si trovano. L’attività non potrà essere svolta per meno di 90 giorni dell’anno solare. I titolari saranno obbligati a comunicare al Comune interessato e all’Assessorato entro il 31 di ottobre di ogni anno il calendario di chiusura e apertura, e le tariffe applicate rispetto ai periodi di alta o bassa stagione.
Sono previste procedure semplificate per gli agriturismi di piccole dimensioni: la norma in questo caso, qualifica ‘prevalente’ l’attività agricola quando l’azienda ospita non più di 10 persone e dispone di almeno due ettari di superficie agricola coltivata.

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3
Disciplina dell’agriturismo in Sicilia


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