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Class action

Dopo due anni di attesa è entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, la class action, ossia l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Le disposizioni inserite nel Codice del consumo dalla legge sullo sviluppo, approvata nel luglio scorso, prevedono che l’azione di rivalsa possa essere esercitata dal singolo consumatore, anche attraverso associazioni o comitati, al fine di tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette. <br>

La legge stabilisce anche che il procedimento si svolga in due fasi: la prima è volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione, e in caso di esito positivo (ordinanza di ammissione), comporta che all’azione debba essere data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi. La domanda però, può essere giudicata inammissibile, oltre alla manifesta infondatezza, in caso di conflitto di interessi e mancata identità del diritti da tutelare, oppure se il proponente non appaia al tribunale in grado di curare adeguatamente l’interesse collettivo. <br>

In caso di accoglimento della domanda la procedura si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione. Inoltre in caso di successo dell’azione proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che il tribunale debba tener conto, ai fini liquidatori, di quanto previsto nelle eventuali carte dei servizi. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.


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