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E’ compito del dirigente la chiusura di un esercizio commerciale

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, l’art. 22, comma 7, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, il quale individua nel sindaco l’autorità competente per le violazioni indicate da quella norma, deve essere interpretato, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata, nel senso che spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale, ovvero la chiusura immediata ai sensi del comma 6 della medesima norma.

T.a.r. Campania, Sezione Terza – sentenza 1375/2009


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