MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Internet point: proroga dei termini

L’art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302 ha prorogato i termini previsti dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 che stabiliva che la norma doveva trovare applicazione solo fino al 31 dicembre 2007. Questo termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Si rammenta che il D.L. 144/05 convertito con modificazioni in legge n. 155/05, adottato al fine di attuare un efficace contrasto al terrorismo internazionale, all’art. 7 ha istituito una nuova licenza di pubblica sicurezza, da richiedere al questore, per l’apertura di un pubblico esercizio o circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point).
Questa licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda, qualora non vi sia uno specifico atto di diniego. Il Ministro dell’interno, con decreto 16 agosto 2005, ha poi emanato:
• le misure che il titolare dell’esercizio è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente del servizio internet e per l’archiviazione dei relativi dati;
• le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano le postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili.


https://www.ufficiocommercio.it