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Calabria: le disposizioni sui turni e orari delle farmacie sono anticoncorrenziali

Le disposizioni sui turni ed orari delle farmacie previste dalla l.r. n. 2 del 23 marzo 1984 della Calabria sarebbero tacciabili di anticoncorrenzialità e vanno modificate. E’ quanto sostenuto dall’Autorità Antitrust nella segnalazione AS637 del 22 ottobre 2009, in base alla quale i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi oltre gli orari e i turni minimi appaiono restringere ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie e – a partire dalla legge n. 248/06 che ha liberalizzato la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione – la concorrenza tra canali distributivi. La preclusione ai farmacisti della facoltà di prestare il servizio al di là degli orari (e turni) minimi prefissati costituisce un ostacolo all’adozione di strategie differenziate a seconda delle caratteristiche della domanda nell’ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e, quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori. L’Autorità rileva inoltre come sia ugualmente ingiustificata – e anche discriminatoria – la norma che prevede un limite massimo di orario di apertura settimanale per le farmacie rurali (per le quali il limite è pari a 35 ore settimanali) inferiore a quello stabilito per le farmacie urbane (per le quali il limite è pari a 40 ore settimanali). Un ulteriore elemento di problematicità si riscontra, infine, nella previsione che riconosce un potere consultivo agli organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione delle deroghe ai limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie.

>> Segnalazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 11/11/2009 n. AS637  – Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria


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