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Pubblicata la legge comunitaria 2008

E’ in vigore dal 29 luglio la legge n. 88 del 7 luglio 2009  “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” pubblicata il 14 luglio nella G.U. n.161, suppl. ord. N. 110.
La legge, come avviene tradizionalmente da alcuni anni, contiene norme volte ad assicurare l’osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea ed a recepire nell’ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Tra i principali interventi normativi conseguenti all’approvazione della Legge comunitaria meritano particolare attenzione quelli sulla disciplina dell’Iva.
Sarà, infatti, ridisegnato, dal primo gennaio 2010, il nuovo criterio di territorialità dell’imposta per le prestazioni di intermediazione, le quali si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo Iva, mentre restano fuori campo quelle relative a operazioni il cui luogo di effettuazione è esterno alla Ue, anche se i committenti sono operatori italiani e viene recepita la definizione di “valore normale”.
Sono previste poi: una nuova disciplina per il gioco on-line e norme per contrastare la diffusione del gioco illegale, per assicurare un’adeguata tutela dei consumatori e dei minori, per prevenire, infine, le infiltrazioni della criminalità organizzata.
E’ stata introdotta anche una norma che vieta, di fatto, l’organizzazione dei tornei di poker sportivo ai soggetti, associazioni comprese, che non dispongono di una concessione statale per l’offerta di gioco pubblico.
E’ stata per fortuna eliminata la norma che permetteva anche in Italia di derogare da una quantità minima di succo d’arancia, come avrebbero voluto le regole europee. Di particolare importanza per il settore distributivo a seguito della emanazione della L. n. 88/2009, il cui articolo 23 ha aggiunto alla legge n. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) un articolo 14 bis, che ha previsto che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, ed il loro consumo sul posto, possano essere effettuati, in determinate ore del giorno, esclusivamente negli esercizi pubblici regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS approvato con RD 773/1931 ed in quelli autorizzati, ovviamente, sulla base delle normative regionali di settore.

>> Legge 7/7/2009 n. 88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008” (G.U. 14/7/2009 n. 161)

 Art. 22 Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
>> art. 67 codice del consumo (testo coordinato)
>> art. 144-bis codice del consumo (testo coordinato)

Art. 23 – Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
>> Art. 14-bis, legge 30/3/2001, n. 125


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