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Le nuove regole del noleggio con conducente

La questione aperta negli ultimi anni delle attività svolte dai noleggiatori con conducente in concorrenza con i titolari di licenza taxi , ha catalizzato l’attenzione del legislatore nazionale che ha deciso di intervenire con una modifica sensibile della legge di riferimento n° 21/1992.
L’intervento governativo attraverso c.d “mille proroghe”, convertito successivamente nella legge n° 14 del 27 febbraio 2009 è stato sollecitato anche dalla spinta delle osservazioni formulate dai taxisti sul presunto scorretto uso delle licenza di noleggio per esercitare l’attività in altre città sedi di importanti poli catalizzatori del traffico passeggeri (aeroporti, porti,quartieri fieristici e simili).
La valutazione complessiva della riforma deve necessariamente partire dalle modifiche introdotte dalla legge n° 14. L’articolo 3 è stato incisivamente riformulato, e si è provveduto adeguatamente a sostituire il termine “sede del vettore“ con il termine “rimessa”; la modifica non è solo lessicale e va posta in relazione con l’altra modifica del comma 4 del successivo articolo 11 della legge , secondo cui le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate appunto presso la rimessa, e l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire sempre alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l‘autorizzazione, con ritorno alla stessa; è previsto invece che il prelevamento e l‘arrivo a destinazione dell‘utente possano avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
Con queste nuove formulazioni dell’articolo 3 e del comma 4 dell’articolo 11, che vanno lette in combinato disposto, appare evidente l’intenzione del legislatore di vietare che il noleggiatore con conducente possa direttamente offrire il servizio al cliente situato in altro territorio comunale, a meno che lo stesso non abbia provveduto a prenotare presso la rimessa tale prestazione, e che dunque il noleggiatore abbia iniziato il servizio dietro esplicita prenotazione del cliente effettuata preventivamente alla salita dello stesso sull’autovettura e con partenza di quest’ultima direttamente dalla rimessa.
La seconda modifica alla legge n° 21 riguarda l’introduzione di un nuovo articolo, il 5 bis, nel quale si attribuiscono ai comuni specifici nuovi poteri di regolamentazione dell’accesso dei noleggiatori sul proprio territorio, o anche solo in particolari zone del territorio, subordinando il suddetto accesso ad una preventiva comunicazione effettuata sotto forma di autocertificazione; in essa il noleggiatore titolare di autorizzazione rilasciata da un altro Comune, deve dichiarare l‘osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della legge n° 21 come modificata dalla legge n° 14, compreso l’obbligo di fornire i dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione ; il comune potrà legittimamente in questi casi prevedere e pretendere il pagamento di un diritto di accesso sul proprio territorio.
La legge n° 21 viene poi riformata nell’articolo 8 comma 3 in relazione alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni e licenze,e soprattutto, in relazione alle modalità di mantenimento delle stesse.In sostanza, oltre ad aggiungere i requisiti sottolineati affinchè la licenza possa essere mantenuta, si specifica di nuovo che non sarà possibile mantenere la sede dell’azienda in un comune e la rimessa in un altro, ma che le due dovranno essere situate nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione , peraltro anche non nei medesimi locali purchè nello stesso territorio. Sono nello specifico riformati i commi 3 e 4 dell’articolo 11 e più precisamente si stabilisce innanzitutto che nei comuni in cui è presente il servizio di taxi, nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture , è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
Ciò significa che in questi comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare a disposizione dell‘utenza, esclusivamente all‘interno della rimessa.
La riformulazione del comma 4 dell’articolo 11, già in parte sopra anticipata in relazione all’inizio ed al termine del servizio, appare sensibilmente efficace, specificando innanzitutto che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa ; questa prenotazione, che potrà avvenire telefonicamente o in modalità personale diretta, in rapporto con quanto successivamente scritto circa l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente , evidenzia la impossibilità per il noleggiatore di procacciarsi il lavoro attraverso un contatto diretto con il cliente in zone più o meno “di interesse” nelle quali egli ha deciso di sostare.

>> Legge 15/1/1992, n. 21Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Per approfondimenti vedi la rivista COMMERCIO & ATTIVITA’ PRODUTTIVE, fascicolo n. 4/2009, Maggioli Editore.


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