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Approfondimento: la somministrazione di alimenti e bevande fra legislazione nazionale e regionale

di L. Marini

Parlare oggi di disciplina unitaria della somministrazione alimenti e bevande con consumo sul posto non ha un gran senso. In realtà in alcuni casi non ne ha nemmeno parlare di “pubblici esercizi”, visto che il concetto si sta perdendo in mille rivoli ordinamentali che abbandonano il punto di partenza originario del “pubblico esercizio” in quanto attività soggetta a licenza, quindi a controllo speciale, di polizia.
Sappiamo che il genus di tale affermazione sta nella riforma costituzionale del titolo V operata nel 2001 e la successiva (lenta) normazione delle materie da parte delle regioni, avendone competenza esclusiva.
Infatti la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificando l’articolo 177 della Costituzione inverte l’ordine della competenza legislativa a favore questa volta delle regioni, fatti salvi i compiti essenziali dello stato in materie ben definite.
Nel leggere il nuovo articolo 117 della Costituzione scopriamo quindi che l’unico punto di contatto fra le materie in competenza esclusiva dello stato e la materia del commercio e, se vogliamo, della somministrazione alimenti e bevande, è la tutela della concorrenza. Troppo poco per poter dire che non siano le regioni le vere depositarie del potere legislativo sugli argomenti di cui qui si parla…. (>> Continua)


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