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Toscana: circolare sugli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti

A seguito delle disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti, espressi nella legge n. 133/2008, anche la Regione Toscana, con la deliberazione n. 762 del 29 settembre 2008,  ha emanato la Circolare che tiene conto degli effetti della nuova normativa statale sulla normativa regionale.
In particolare, con le disposizioni di cui all’articolo 83bis, comma 17 relative all’eliminazione di distanze e superfici minime commerciali nonché delle restrizioni o obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi, lo Stato ha esercitato la propria competenza in materia di “tutela della concorrenza” ne consegue pertanto che alle suddette disposizioni statali debba riconoscersi il carattere della prevalenza sulle norme regionali. La Regione, ricordando che il settore della distribuzione dei carburanti in Toscana è attualmente disciplinato dalla legge regionale 24 marzo 2004, n.19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dal D.P.G.R. 2 agosto 2004, n.42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004 n.19); nell’attesa della modifica della normativa regionale, con la circolare ha ritenuto opportuno segnalare le norme regionali contenute negli atti sopra indicati che, poichè in contrasto, sono da considerarsi non più suscettibili di applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 133/2008.

>> Deliberazione della giunta regionale Toscana 29/9/2008 n. 762
Circolare in ordine agli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale. Articolo 83bis, commi 17-22 legge 6 agosto2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recantedisposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione dellafinanza pubblica e la perequazione tributaria)


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