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Concorrenza sleale: confondibilità del prodotto

L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità si identifica solo con la riproduzione della forma del prodotto altrui realizzata sulle caratteristiche esteriori del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto medesimo ad una determinata impresa).

>> Corte di Cassazione, sez. I civile, 31/7/2008, n. 20884


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