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Consiglio di Stato: la regione può svolgere una funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali

La regione può svolgere una funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali, così si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V con la sentenza n. 3807 del 30 luglio 2008, relativa ad un ricorso proposto per l’annullamento di un’autorizzazione per il trasferimento da un numero civico ad un altro di un esercizio di vendita esclusiva di giornali e riviste.
Va ricordato che con il d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170, emanato prima dell’entrata in vigore della modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, lo Stato ha disciplinato il riordino della diffusione della stampa quotidiana e periodica, prevedendo all’art. 6, la adozione da parte delle regioni di atti di indirizzo e coordinamento per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi.
Il Consiglio considera che, secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2001, al comune è stato rimesso, non soltanto l’esercizio della potestà amministrativa di adottare i provvedimenti autorizzatori, ma anche di dettare una normativa di piano, sia pure nell’ambito degli indirizzi enunciati.
La funzione di indirizzo e coordinamento ha formato oggetto di una approfondita analisi sia in dottrina che in sede di giurisprudenza costituzionale, pervenuta alla concorde conclusione che alla detta funzione inerisce un limite logico intrinseco, consistente nella necessità che l’atto di indirizzo non sopprima totalmente la potestà di autodeterminazione dell’ente che ne è destinatario.
In caso contrario  si avrebbe l’esercizio diretto ed esaustivo della potestà normativa da parte del soggetto autore dell’atto, ma tale funzione dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge.
L’atto di indirizzo e coordinamento, quindi, pur nell’innegabile riconoscimento di una sua forza vincolante, deve ammettere spazi di modificazione o di integrazione, che, senza pregiudicare l’omogeneo esercizio su indeterminato territorio della funzione amministrativa disciplinata, consentano quegli adattamenti che l’ente locale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenga opportuni.

>> Consiglio di Stato, sez. V, 30 luglio 2008, n. 3807


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