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Carte telefoniche prepagate: diritto alla restituzione del credito in caso di trasferimento ad altro operatore

Gli utenti di carte telefoniche prepagate hanno diritto alla restituzione del credito residuo o al suo trasferimento ad altro operatore.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così in parte accolto il ricorso della Telecom Italia s.p.a. contro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che aveva diffidato la società di telefonia mobile ad adempiere l’obbligo di riconoscimento del credito residuo. L’Agcom, in applicazione del decreto Bersani, aveva dettato le linee guida per disciplinare l’attività di restituzione del traffico telefonico non utilizzato ed aveva chiarito che i possessori di carte telefoniche prepagate avevano diritto alla restituzione del credito o al suo trasferimento al nuovo operatore scelto, e che la perdita del credito non poteva essere considerata una spesa giustificata dai costi affrontati dall’operatore di provenienza.
Per questi motivi l’Autorità aveva esortato la Telecom Italia ad attivarsi per garantire l’effettività del diritto dei clienti al riconoscimento del credito residuo e alla sua portabilità, fissando un termine di quarantacinque giorni per ottemperare all’obbligo di restituzione del traffico telefonico non utilizzato, con la predisposizione delle attività tecniche e gestionali necessarie.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto, fermo restando che in caso di recesso o di trasferimento il credito residuo delle carte prepagate deve essere restituito dall’operatore, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non avrebbe dovuto fissare per la restituzione un termine, in questo caso di 45 giorni, tra l’altro non adatto a compiere le operazioni necessarie, date le difficoltà che comportano; sia perché è sufficiente che la restituzione avvenga senza un ritardo ingiustificato, sia perché l’Autorità aveva con comportamenti precedenti ingenerato la convinzione che le modalità ed i tempi di restituzione sarebbero stati concordati con gli operatori di telefonia mobile, anche per evitare interventi successivi di carattere sanzionatorio

>> Tribunale Amministrativo Regionale Lazio sez.III 27/2/2008 n. 1775 


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