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Tar Friuli Venezia Giulia: le regioni devono conformare la propria vigente normativa alla legge n. 248 del 2006

Il provvedimento impugnato si basa sui verbali di contestazione della Polizia Municipale di Tavagnacco, che ravvisavano la violazione dell’art. 35, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (legge recante la: “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <>)., per essere state effettuate delle vendite promozionali senza che le stesse fossero state comunicate al Comune e senza che ne fosse stata indicata la durata.
Il Tar del Friuli Venzia Giulia, con questa storica sentenza, la n. 786 del 13 dicembre 2007, sostiene che non si può dimostrare infondato il fatto che la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) ed f) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 – disposizione rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato – ha abrogato implicitamente l’art. 35, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ossia la disposizione in forza della quale è stato adottato l’impugnato provvedimento.
Del tutto irrilevante è la circostanza che la legge regionale n. 29 del 2005 sia frutto di potestà legislativa esclusiva della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di commercio, dato che la fattispecie disciplinata dall’art. 35, comma 3 attiene a materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell’art. 117 Cost.
Il fatto che una materia, di competenza statale, sia disciplinata ed incardinata in un complesso di norme (nel caso relative al commercio) di competenza regionale non vale di certo ad attrarre questa materia nello spettro legislativo riservato alla Regione.
Pensando il contrario, si verrebbe abusivamente a sottrarre allo Stato competenze proprie, per il solo fatto che la Regione aveva precedentemente regolamentato materie di competenza statale, inserendole in un corpus normativo ricadente nella propria competenza.
Va aggiunto che, ai fini del procedimento, è irrilevante  la circostanza che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia non si è “adeguata” entro il termine del 1° gennaio 2007 alle disposizioni del quarto comma dell’art. 3 di quest’ultima legge, secondo la quale: “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”; (lo ha fatto poi con legge 12 aprile 2007, n. 7, la quale, però, ha sostanzialmente mantenuto invariato lo schema del ripetuto art. 35, comma 3): come si è detto, quest’ultima disposizione era da intendersi implicitamente abrogata dalla legge n. 248 del 2006; pertanto, al momento della redazione dei verbali di contestazione n. 23 del 16.10.2006 e n. 27 del 19.12.2006 della Polizia Municipale di Tavagnacco vigeva quest’ultima legge.

>> Tar Friuli Venezia Giulia 13/12/2007, n. 786


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