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Acquisto di farmaci e detrazioni fiscali

Il farmacista è tenuto a fornire il farmaco, anche in caso di mancata esibizione della tessera sanitaria che, in ogni caso, si consiglia comunque di portare con sé al momento dell’acquisto per facilitare la corretta procedura di identificazione dell’assistito contribuendo ad un servizio più efficiente e veloce da parte della farmacia. E’ quanto sottolinea in una nota del 15 gennaio il ministero della Salute in merito al nuovo obbligo di acquisire lo scontrino con i dati fiscali del cliente per poter effettuare la detrazione fiscale.
Nella nota il ministero ricorda che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la norma contenuta nella legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che prevede la stampigliatura del codice fiscale dell’assistito sullo scontrino fiscale relativo all’acquisto di farmaci a pagamento o per la quota parte di ticket laddove previsti. A riguardo sono stati segnalati alcuni casi di incertezza e difficoltà nella corretta applicazione della norma la quale, va ricordato, è stata voluta dal legislatore al fine di garantire che non vi fossero abusi nella deduzione o detrazione fiscale degli importi.
A seguito della nuova norma in molte farmacie è stato richiesto al cliente di esibire la tessera sanitaria al momento dell’acquisto del farmaco. Su tale documento, infatti, è impresso il codice fiscale che può essere letto con facilità dal farmacista, attraverso strumenti informatici, che consentono l’immediata lettura del codice e il trasferimento automatico dello stesso sullo scontrino. Senza tessera sanitaria il farmacista, essendo comunque tenuto a trascrivere il codice sullo scontrino, sarà costretto a farlo a mano impiegando più tempo.


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