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Conferenza di servizi: AIA - responsabilità

Il TAR Piemonte, con la sentenza 4/2/2016 ha riaffermato che la Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo, finalizzato all’accelerazione dei tempi procedurali, volto all’acquisizione dell’avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi pubblici implicati nella decisione e come tale, non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, ma consiste soltanto in un modulo procedimentale e organizzatorio, ossia in un metodo di azione amministrativa per la gestione di procedure complesse.

Di conseguenza, le regole che presiedono alla competenza amministrativa non risultano alterate e, quindi, l’avviso espresso in sede di conferenza dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è pur sempre imputabile a ciascuna di esse.

Nella fattispecie, la prescrizione contenuta nell’AIA e fatta oggetto specifico dell’impugnazione, è ascrivibile alle competenze delle amministrazione intimate in giudizio, sicchè alcuna estensione del contraddittorio era dovuta nei confronti degli ulteriori enti partecipanti alla conferenza dei servizi ma non muniti di specifica competenza settoriale (la Regione Piemonte, il Comune di (omissis) e l’Arpa – Dipartimento di Vercelli).


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