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Etichettatura carni bovine: osservazioni per intesa su decreto

L’intesa delle Regioni sul decreto che fornisce nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento europeo relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina è stata condizionata all’accoglimento di alcune modifiche.

I cambiamenti sono stati formalizzati dalle Regioni con un documento consegnato al governo nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 3 marzo.

Si riporta di seguito il testo integrale del documento

Osservazioni per l’intesa sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni applicative al decreto ministeriale 16 gennaio 2015 concernente: “nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda il titolo ii relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014”

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l’espressione dell’intesa all’accoglimento delle seguenti osservazioni e proposte di modifica:

– Articolo 2, comma 2. dopo il riferimento “al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” aggiungere le seguenti parole “e alle Regioni competenti”;

– Articolo 4, comma 1. prevedere che la disposizione sia applicata nelle more dell’attivazione di quanto previsto dall’art.12, comma 2 del DM 16 gennaio 2015;

– Articolo 2, riformulare come segue i commi 1 e 2:
1) Gli organismi indipendenti autorizzati ai controlli comunicano, entro 2 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, alla organizzazione di etichettatura ed entro 15 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ………………… omissis …………
2) Gli stessi devono trasmettere al Ministero ……………. Omissis ………….
a) Elenco dei soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controll, nominativo e ruolo dei componenti il gruppo ispettivo;
b) ….. omissis ……………….

– Articolo 2, comma 2 e articolo 4, al fine di uniformare il provvedimento con la normativa di riferimento del settore biologico e qm oltre che con D. Lgs 220/95 vigilanza, appare opportuno indicare la data del 31 marzo e non quella del 28 febbraio per la comunicazione degli elenchi dei soggetti e della relazione dell’attività (DM 18354 DEL 27.11.2009).

La Conferenza formula, inoltre, le seguenti raccomandazioni:

– considerato che il Decreto Dipartimentale MiPAAF-ICQRF n. 271 del 12/03/2015 all’art. 7 prevede l’assolvimento dell’obbligo a carico degli OdC di caricamento nella BDV delle informazioni sull’attività svolta già dal 1° giugno 2015, si ritiene che la data indicata nel “1° gennaio 2017” non sia giustificata e per questo si propone che tale termine sia sostituito da “mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto”;

– per un migliore coordinamento con la BDV ed allineamento con gli obblighi già previsti per gli Organismi di Controllo delle produzioni regolamentate, l’opportunità di aggiungere alle informazioni già previste all’articolo 2 del DM oggetto di parere anche l’obbligo di inserire nella BDV da parte degli OdC della etichettatura facoltativa bovina, le singole comunicazioni di “Non conformità” gravi rilevate ai sensi del Decreto Legislativo 58/2004 articolo 5.

ETICHETTATURA CARNI BOVINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINE: OSSERVAZIONI PER INTESA A SCHEMA DECRETO SU NUOVE INDICAZIONI E MODALITÀ APPLICATIVE

 

 


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