MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


IL QUESITO DEL GIORNO - Produttori agricoli - Vendita diretta - Partecipazione artigiani

» Quesito

Abbiamo ricevuto una richiesta da parte di un agricoltore che già organizza un mercatino agricolo su un suo terreno privato per la vendita di prodotti agricoli propri e di suoi colleghi agricoltori. Ora vorrebbe ampliare la propria attività anche agli artigiani, come ad esempio un panificatore che produce e venderebbe direttamente il proprio pane in questo mercatino agricolo. Preciso che l’area in cui svolge questa attività è privata e che intende ampliarla e riorganizzarla con la ristrutturazione di un proprio fabbricato rurale e con la creazione di un parcheggio per i clienti ed inoltre che la destinazione d’uso dell’area stessa è agricola. Chiedo pertanto se sia possibile innanzitutto, secondo la normativa regionale lombarda e nazionale, creare questo mercatino agricolo e poi se sia possibile ampliarlo anche a soggetti che non siano agricoltori, considerato che la destinazione d’uso del terreno è agricola.

» Risposta

Un mercato agricolo e quel mercato disciplinato dal DM 20.11.2007 che all’art. 1, comma 2, recita “I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.”; nel caso in esame quindi il mercato, non di iniziativa del comune, deve essere di iniziativa degli imprenditori singoli, associati o delle associazioni di produttori e di categoria. Si deve poi premettere che i soggetti che possono partecipare ad un mercato di vendita diretta, secondo le previsioni del DM 20 Novembre 2007, sono solamente i produttori agricoli e solo se risultano iscritti al registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le condizioni previste nel medesimo comma. Non sembra quindi possibile la partecipazione di soggetti diversi dai produttori agricoli. L’art.4 del D.M. recita che “All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati”; quindi il termine “artigianali” qualifica solo le attività culturali, didattiche e dimostrative.

 

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