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La "liberalizzazione" della vendita di tabacchi nelle stazioni di distribuzione carburanti

Il TAR Umbria pronunciando la sentenza n. 283/2016 ha stabilito che le rivendite di tabacchi non possono qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività economiche suscettibili della più ampia liberalizzazione, considerando che si tratta pur sempre di esercizi che cooperano all’espletamento di un servizio pubblico, che coinvolge interessi sensibili della comunità.

Il fatto

Un privato, titolare di una stazione di servizio carburanti proponeva istanza all’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) per ottenere l’autorizzazione di rivendita speciale di tabacchi presso il bar annesso alla suddetta stazione.
L’Amministrazione rigettava l’istanza motivando che nelle vicinanze era presente già un’altra rivendita, e che l’impianto aveva una modesta rilevanza per il mercato, pertanto, era possibile ottenere solo il patentino.
Contro il provvedimento di rigetto il titolare della stazione di servizio proponeva ricorso al TAR dell’Umbria contestando l’illegittimità dell’atto e la violazione delle norme di settore.

La decisione del TAR

Il TAR respinge il ricorso, perché infondato.

Vedi il testo della sentenza

 

 


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