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Presupposti per la sospensione dell'attività

Un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non è sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio.
La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di “ tumulti o gravi disordini”, ovvero “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Così si è espresso il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1752/2016.


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