MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Il commercio al dettaglio su aree pubbliche

In via generale il commercio sulle  aree  pubbliche non  può  essere svolto  se non  nel rispetto di quanto stabilito dal  comune o al di fuori delle  aree  o zone  consentite. Il commercio su aree  pubbliche in forma itinerante, poi, non può essere esercitato nelle strade e piazze sulle quali il comune ha  vietato l’esercizio del commercio per  motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per  altri motivi di pubblico interesse (art. 28, comma 16, del  d.lgs.  n. 114).  Gli esercenti che  violano le prescrizioni di luogo  stabilite dal comune sono puniti con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

La  programmazione regionale

L’art.  28 del d.lgs.  n. 114,  ai commi 12 e 13, dispone che  le regioni sono tenute ad emanare i criteri generali ai quali i comuni devono attenersi nel determinare le aree destinate alle attività commerciali, nonché il numero, la superficie e le modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali in generale ed anche di quelli  riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti. A loro volta i comuni, singolarmente, devono recepire le determinazioni regio- nali  e stabilire, con  apposite deliberazioni a carattere regolamentare, l’ampiezza complessiva delle  aree  destinate alle  attività commerciali, il numero e l’ampiezza dei posteggi e le modalità di assegnazione dei posteggi stessi sia agli operatori commerciali che agli imprenditori agricoli. Le regioni hanno emanato, in vario modo (cioè differenziandosi fra loro), gli indirizzi generali ai quali i comuni sono obbligati ad attenersi per  la programmazione del  commercio su  aree  pubbliche. Principio di carattere generale, sottolineato dalle  regioni, è che  l’autorizzazione per  l’esercizio del  commercio su  aree  pubbliche e la concessione del posteggio vengano rilasciate contestualmente  a  seguito di  apposito bando e di conseguente graduatoria.

Le regioni stabiliscono la periodicità (per alcune 2 volte all’anno, per altre 4 volte, per altre ancora nei 20 giorni successivi a quello nel quale si è reso  disponibile il posteggio) che  i comuni devono rispettare nel trasmettere i dati e le caratteristiche concernenti i posteggi da assegnare in concessione. La regione procede alla pubblicazione del relativo bando, cumulativo per  tutti i posteggi disponibili nel territorio regionale, con  precisati termini e modalità di presentazione delle  domande, con indicati dati  anagrafici e codice fiscale  del richiedente, il possesso dei prescritti requisiti, di quante altre autorizzazioni è già titolare, l’indicazione del mercato, del giorno di svolgimento con  le caratteristiche del posteggio richiesto ed il settore merceologico. Altre regioni prevedono che ogni singolo comune appronti il bando da pubblicare sul bollettino Ufficiale Regionale. I comuni, scaduto il termine di presentazione delle domande, sono tenuti a formulare la graduatoria, osservando procedure e termini stabiliti nel regolamento del mercato.


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