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IL QUESITO DEL GIORNO - Somministrazione - SCIA - sospensione - provvedimenti

» Quesito

Nel caso di un’attività di somministrazione iniziata a seguito presentazione SCIA alla quale è seguito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività perchè la scia non conteneva tutti i prescritti requisiti oltre all’eventuale valutazione dell’applicazione della sanzione di cui al comma 6 art. 19 l. 241/90 è possibile procedere con l’esecuzione coattiva del divieto in analogia con l’esecuzione coattiva di un provvedimento di cessazione dell’attività in caso di mancata presentazione di SCIA.

» Risposta

L’articolo 19 della legge 241/90 prevede che entro il termine di 60 giorni dalla presentazione l’ufficio possa, nel caso che ritenga la SCIA sanabile, procedere alla richiesta all’interessato di completare o integrare la SCIA con asseverazioni o dichiarazioni mancanti e in tale ipotesi con la richiesta di integrazione si dovrà procedere alla sospensione dell’attività, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 19 dopo la modifica introdotta dalla legge 124/2015; cosa diversa invece è la sanzione penale prevista dal comma 6 del medesimo articolo 19 la quale si riferisce alla dichiarazione mendace inserita nella SCIA e che comporta l’applicazione della decadenza dei benefici che la SCIA aveva prodotto. In entrambi i casi però l’attività, dopo l’emissione del provvedimento sia ai sensi del comma 3 che al comma 6, deve cessare e in caso contrario si tratterà di attività svolta abusivamente ai sensi dell’articolo 19 comma 1 della legge regionale dell’Emilia Romagna 14/2003 che si applica “ A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti”; occorre poi emettere anche il provvedimento previsto dall’articolo 17 ter del TULPS richiamato anche dal comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale. L’ulteriore inosservanza dell’ordine di chiusura comporta, oltre all’applicazione della contravvenzione prevista dall’articolo 650 del C.P. anche l’emissione di un ulteriore provvedimento contenente la formula prevista dall’articolo 5 del TULPS che consente l’esecuzione forzata previa diffida di 3 giorni, salvo casi d’urgenza.

 

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