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Fiere e mercati - Le sanzioni per violazioni

Le sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche sono stabilite dall’art. 29 del d.lgs. n. 114 del 1998.

Si tratta, anche in questo caso come per le altre previste dal d.lgs. n. 114 di sanzioni amministrative, per le quali valgono integralmente le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, al cui capo I occorre dunque fare rinvio.

In via preliminare, va evidenziato che anche per gli operatori sulle aree pubbliche, resta ferma l’applicabilità delle sanzioni generali, non contraddette da altre previste per il loro specifico settore (si pensi, per tutte, a quelle previste per le violazioni in materia di pubblicità dei prezzi).

Va evidenziato altresì, come del resto risulta evidente dal contenuto delle citate disposizioni, che, in materia di sanzioni per violazioni nell’esercizio dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, il d.lgs. n. 114 introduca un livello di inasprimento non riscontrabile in altre discipline.

Dispone, infatti, che, nel caso di esercizio senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza il nulla osta delle competenti autorità marittime o il permesso del proprietario o gestore di aeroporti, stazioni ed autostrade, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 (ora ovviamente in euro) e la confisca delle attrezzature e della merce. Per la confisca delle attrezzature e della merce, trattandosi di obbligo e non di facoltà, deve procedersi in ogni caso.

La sanzione prevista in caso di esercizio fuori dal territorio è applicabile, nel caso di autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività tramite posteggio, se l’operatore utilizza un posteggio diverso da quello assegnato o se esercita in forma itinerante al di fuori del territorio della regione alla quale appartiene il comune che ha rilasciato il titolo, nonché nel caso di autorizzazione per l’esercizio in via esclusiva del commercio in forma itinerante, valida per l’esercizio su tutto il territorio nazionale, qualora l’operatore occupi abusivamente un posteggio in quanto non in possesso della prescritta autorizzazione che ne consente l’uso.

In caso di violazione dei divieti o dei limiti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche stabiliti dalla deliberazione che il comune è chiamato ad emanare, sulla base delle norme regionali, a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale o per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (anch’essa oggi in euro). In questo caso non è prevista la confisca.
Il comma 3 dell’art. 29, poi, con una disposizione analoga a quella contenuta nel comma 2 dell’art. 22 in materia di sanzioni per l’esercizio su area privata, prevede che, in caso di particolare gravità o di recidiva, che si determina qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. Per tutti i casi previsti dall’art. 29 (dunque tanto dal comma 1 che dal comma 2), l’ente locale ha facoltà di sospendere l’attività fino ad un massimo di 20 gg. in caso di illeciti di particolare gravità o di recidiva.

Nel caso invece, di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’art. 28, l’attività è sospesa per sei mesi: in questo caso, dunque, non si tratta di facoltà, ma di obbligo. La competenza all’irrogazione e la devoluzione dei proventi resta in capo al comune.


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