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Revoca SCIA di somministrazione di alimenti e bevande

Il TAR Puglia (sez. Lecce) con sentenza n. 839/2016 ha ribadito che il legislatore attribuisce solo all’istituto della sospensione condizionale della pena l’effetto di rendere inoperante il divieto di rilascio di autorizzazioni commerciali in favore di chi si è reso responsabile di determinati reati (art. 71, comma 4, D.Lgs n. 59/2010 e art. 166 cod. pen.), tale statuizione non può, quindi, essere estesa all’istituto della sospensione dell’esecuzione.

Il fatto
Un privato presentava al competente ufficio del comune una SCIA per nuova attività per pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Successivamente, sostituiva la suddetta SCIA con nuova. In entrambe veniva dichiarato il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010, nonché di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 12, e 92 del t.u.lp.s.
Il Comune richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale la certificazione del Casellario giudiziale dalla quale risultava che il privato aveva riportato una condanna per esercizio di giochi d’azzardo in concorso.
L’Ufficio comunale, a seguito di dette risultanze, avviava il procedimento finalizzato alla emissione di un provvedimento di divieto di prosecuzione della attività di somministrazione di alimenti e bevande segnalato con le suddette SCIA, revocando la SCIA e, di conseguenza, vietava la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande segnalate.
Avverso questo provvedimento il privato faceva ricorso al TAR competente chiedendone l’annullamento.


La decisione del TAR

Il TAR respinge il ricorso.
Preliminarmente i giudici espongono differenze tra due istituti:

A giudizio del TAR, quindi, appare evidente il differente profilo ontologico delle disposizioni concernenti i due istituti, considerato che mentre la sospensione dell’esecuzione della pena si concretizza sostanzialmente nel mero differimento della sua esecuzione, nel caso invece della sospensione condizionale della pena l’art. 167 c.p. prevede addirittura la completa estinzione del reato, seppur condizionata alla sussistenza di determinati presupposti.
Pertanto, solo all’istituto della sospensione condizionale della pena l’effetto di rendere inoperante il divieto di rilascio di autorizzazioni commerciali in favore di chi si è reso responsabile di determinati reati (art. 71, comma 4, d.lgs. 59/2010 e art. 166 c.p.), tale statuizione non può essere estesa all’istituto della sospensione dell’esecuzione.
In conclusione, per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.


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