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Il Tar Lazio si pronuncia sulla questione delle revoche delle occupazioni di suolo pubblico

Il TAR Lazio (sezione II ter) ha pubblicato, in data 13 giugno 2016, alcune sentenze in materia di occupazioni di suolo pubblico al servizio di esercizi di somministrazione, annullando un decreto ministeriale di vincolo culturale (ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004) imposto dalla Soprintendenza sull’area del Tridente nella parte in cui prevedeva, tra le prescrizioni, un divieto assoluto di occupazioni di suolo pubblico su tutta l’area del Tridente, adottato senza le procedure previste ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 42 del 2004 e soprattutto senza coinvolgere la Regione nel procedimento. Di conseguenza sono state annullate le revoche delle occupazioni di suolo pubbliche già rilasciate, disposte dal Comune di Roma in pedissequa esecuzione del DM della Soprintendenza.

Il Tar ha accolto i ricorsi, alla luce della sentenza n. 140 del 2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 52, commi 1 bis e 1 ter (dettati dagli artt. 2-bis e 4-bis, d.l. n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l’art. 4, comma 1, d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla l.  n. 106 del 2014)  nella parte in cui non prevedono il ricorso all’intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni, attesa la competenza regionale in materia di commercio.

Nella motivazione il Tar ha chiarito che, proprio per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 140 del 2015, le prescrizioni della Soprintendenza, quando riguardano le occupazioni di suolo pubblico, anche se inserite nel provvedimento di vincolo quale prescrizione di tutela, non possono sottrarsi alla procedura dettata dal 52, in quanto norma speciale posta a garanzia delle competenze costituzionali degli enti locali in materia di commercio.

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