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Conferenza di Servizi - Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si esprime sul decreto legislativo che innova la disciplina della Conferenza di servizi (n. 127/2016)

Decreto Legislativo 30/6/2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

Dal punto di vista schematico, il decreto legislativo in esame è composto di 8 articoli. In proposito, merita di essere ricordato il parere reso nella seduta del 15 marzo 2016  con cui il Consiglio di Stato ha esaminato in dettaglio l’originaria formulazione.

In termini sostanziali, le principali novità rispetto alla previgente disciplina, quantomeno nelle intenzioni del legislatore, sono:

– la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

– una partecipazione delle amministrazioni statali alla conferenza di servizi solo tramite un rappresentante unico per tutte assieme, con facoltà per l’amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);

– l’inversione dell’onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendosi che siano queste ultime a doversi muovere per attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

In termini formali, si interviene con la riscrittura – ex art. 1 – degli artt. da 14 a 14-quinquies, l. n. 241 del 1990.

Le norme successive dettano disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi: l’art. 2 in materia di edilizia; l’art. 3 interviene in tema di sportello unico per le attività produttive; l’art. 4 in tema di autorizzazione unica ambientale; l’art. 5 in tema di valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale il corpo delle norme contenute nel c.d. codice ambientale; l’art.  6 in tema di autorizzazione paesaggistica.

Infine, il testo si chiude con una disposizione transitoria – relativa all’affidamento in concessione di lavori pubblici (art. 7) – e con una clausola di coordinamento (art. 8).

Nel dettaglio, quantomeno in relazione alla disciplina generale, l’art. 1 riscrive tutte le norme (artt. 14 ss) che la l. n. 241 del 1990 dedica alle ipotesi di conferenza ed ai relativi iter procedimentali.

Il decreto legislativo in esame individua quattro figure di conferenza di servizi: istruttoria; decisoria; preliminare; relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA). In proposito, sul relativo coordinamento, si rinvia alle puntuali indicazioni, anche ermeneutiche, fornite dal citato parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 15 marzo 2016.

Il nuovo art. 14 bis disciplina la c.d. “conferenza semplificata”, costituente l’ordinaria organizzazione dei lavori della conferenza decisoria – e di quella istruttoria, qualora per quest’ultima l’amministrazione procedente non abbia definito modalità di svolgimento diverse. L’art. 14 bis novellato rifonde alcune disposizioni dell’art. 14-ter, l. n. n. 241 quale previgente (lo ‘slittamento’ di numerazione deriva dal fatto che il precedente 14 bis è stato accorpato nel nuovo art. 14).

Lo snellimento è perseguito con previsioni corrispondenti ad altrettanti criteri di delega resi dalla l. n. 124 del 2015: riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione degli atti di assenso previsti, per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; semplificazione dei lavori, anche attraverso un obbligo di convocazione e svolgimento con strumenti informatici o con l’istruttoria da parte dell’amministrazione procedente condotta in modalità telematica asincrona.

Il nuovo art. 14-ter disciplina c.d. “conferenza simultanea”, che si svolge con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni. Fra le varie norme merita di essere segnalata quella contenuta nel comma 4: “Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’art. 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma”.

Il nuovo art. 14 quater detta la disciplina per la decisione della conferenza di servizi ed il successivo, art. 14 quinquies i rimedi per la p.a. dissenziente.

A quest’ultimo proposito, è in tale ambito che si prevede la specifica disciplina per i cc.dd. interessi rafforzati: “Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione e’ proposta dal Ministro competente”.

Fonte: Consiglio di Stato


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