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IL QUESITO DEL GIORNO - Somministrazione e commercio su area privata

Quesito

È uso comune, negli ultimi periodi, che i bar- ristoranti abbiano al loro interno, una parte dell’esercizio destinata anche al commercio al dettaglio, presentando nello stesso locale anche la SCIA per l’esercizio di vicinato e riducendo di pari misura la superficie di somministrazione.  Questo succede quando non solo vendono i prodotti che somministrano ma anche magliette e gadget vari relativi a marchi famosi della nostra zona, oltre a prodotti locali alimentari.
Il dubbio sulla sorvegliabilità ci è sempre sorto, ma visto che la superficie complessiva è quella indicata nell’autorizzazione (SCIA) di somministrazione consideravamo la porzione di esercizio di vicinato parte del P.E.
Ora, due di questi esercizi ci chiedono di aprire una porta dall’area di vendita, su un altro P.E. che pur avendo un’autorizzazione separata è gestito dalla stessa società in affitto d’azienda.
L’intenzione è di mantenere gli esercizi separati dal punto di vista amministrativo, ma di fatto avere l’accesso comunicante tramite un porta ricavata nell’area destinata a negozio di vicinato.
Questo negozio all’interno del P.E., ha anche un ingresso autonomo dalla pubblica via, oltre che una porta di collegamento con il P.E. esistente. Possono due P.E./ristoranti aprire una porta di comunicazione e mantenere le attività distinte?
Noi avevamo eventualmente suggerito (sempre che sia possibile tale collegamento) di aprire la porta, non sulla porzione dedicata al negozio di vicinato, ma su quella destinata alla somministrazione. Si potrebbe richiedere una nuova verifica di sorvegliabilità complessiva per i due locali uniti ma le chiediamo se ritiene conforme alla vigente norma tale modifica. I proprietari degli immobili hanno già presentato la pratica edilizia prima di consultare l’ufficio scrivente. Cosa ci consiglia?

» Risposta

E’ cosa abbastanza diffusa quella di attivare nel medesimo locale un esercizio di somministrazione e uno di commercio su area privata, basti pensare che un tempo era necessaria una autorizzazione di commercio per la tabella VII – generi di pasticceria – per poter vendere tali prodotti negli esercizi pubblici. Quindi anche oggi, nell’ipotesi che un medesimo locale consenta l’attivazione sia di un pubblico esercizio che di un esercizio commerciale, riducendo la superficie di somministrazione come indicato nel quesito, riteniamo che sia garantito anche il rispetto della sorvegliabilità. Cosa diversa invece se due distinti esercizi, dotati di autonomo ingresso sono resi comunicanti attraverso l’apertura di un vano, infatti l’esercizio di somministrazione, secondo le disposizioni dell’articolo 5 comma 2 del DM 564/92 non deve avere comunicazioni interne fra i propri locali e quelli adibiti a diversa destinazione; solamente quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del DM 564/92 posssono avere porte comunicanti con locali aventi diversa destinazione ma queste porte debbono essere chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l’accesso a chiunque. Se nel caso in esame la porta collega un E.P con un esercizio di vicinato la sorvegliabilità non è garantita; diversamente se la porta collaga due E.P. i criteri di sorvegliabilità sono risperttati. Ciò in quanto l’accesso ai locali del pubblico esercizio è consentito agli organi di vigilanza in qualsiasi orario, ai sensi dell’articolo 16 del TULPS, mentre nei locali dedicati al commercio l’accesso è consentito solamente durante l’orario di attività.

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