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Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

È stato pubblicato sulla G.U. del 14/12/2016, n. 291, il DECRETO del ministero delll’interno 24 novembre 2016 recante “Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell’articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94.”

Articolo 1

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009 recante determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delll’attivita’ d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

1. Al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell’interno , in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010, 30 giugno 2011 e 15 giugno 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 1, al comma 3, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: «Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione, il personale puo’ essere avviato allo svolgimento dell’attività’, nelle more che il Prefetto perfezioni l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 ovvero formalizzi il provvedimento didiniego.»;

b) all’art. 1, comma 4, la lettera c) e’ sostituta dalla seguente: «c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonche’ per uno
dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonche’ per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;»

c) all’art. 1, comma 4, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera: «h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attivita’ di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2»;

d) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: «l’attualita’ dei requisiti» sono aggiunte le seguenti: «Il personale puo’ continuare a svolgere le attivita’ di cui all’art. 5 nelle more del completamento delle procedure di revisione biennale.»;

e) all’art. 4, al comma 1-ter, dopo le parole: «responsabilita’ penale, civile e amministrativa,» sono aggiunte le seguenti: «dandone
comunicazione preventiva al Questore competente,»;

f) all’art. 4, al comma 1-ter, dopo l’ultimo capoverso, e’ aggiunto il seguente: «L’impiego di personale non iscritto
nell’elenco con mansioni di supporto, anch’esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attivita’ di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2, e’
consentito anche negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d’intesa territoriali di cui all’Accordo quadro tra Ministero dell’interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attivita’ d’intrattenimento e spettacolo del 21
giugno 2016;

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.


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