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Commercio su aree pubbliche - Assegnazione dei posteggi dopo il milleproroghe

Commercio su aree pubblche: Pubblichiamo l’avviso diffuso dalla regione Lombardia in merito all’assegnazione dei posteggi  dopo la pubblicazione del milleproroghe.

A fronte delle ricorrenti e numerose richieste di informazione comprensibilmente indirizzate in queste ore anche a Regione Lombardia da Comuni ed Operatori a seguito della divulgazione a mezzo stampa di una bozza di testo del cosiddetto Decreto “Milleproroghe” esaminato ieri 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri, che parrebbe contenere all’art. 6 comma 7 una disposizione secondo la quale sarebbero prorogate al 2020 le concessioni commerciali su area pubblica attualmente vigenti, si segnala sul piano meramente tecnico-giuridico, quanto segue.

1. Al momento non vi è in atti alcuna comunicazione da parte del Governo che preannunci o accompagni la volontà di effettuare tale modifica che, se confermata, andrebbe ad incidere unilateralmente su un iter disciplinato da norme oggetto di Intesa in sede di Conferenza Unificata.
2. La disposizione contenuta nella bozza divulgata ieri ricalca esattamente la proroga automatica per le concessioni degli stabilimenti balneari già oggetto di pronuncia definitiva da parte della CORTE DI GIUSTIZIA CE, con la SENTENZA 14 luglio 2016, n.C-458/14 – Pres. A Tizzano; Rel.J.L. da Cruz Vilaça, che ne ha stabilito l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
3. In ogni caso, si ricorda che l’unico testo giuridicamente rilevante sarà quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a seguito del perfezionamento dell’iter del Decreto legge. Solo sulla base di quel testo sarà possibile verificare l’effettiva esistenza, nonché gli effetti e la portata, di eventuali nuove norme in materia oltre a quelle già contenute nel d.lgs. 59 / 2010, nell’Intesa attuativa del 2012 e nei successivi atti adottati, su queste basi, dalla Conferenza Unificata, dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. Trattandosi peraltro di un Decreto Legge, la norma dovrà essere ovviamente oggetto di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni e deve dunque essere tenuto presente che potrebbe essere nel frattempo modificata.

Non è pertanto possibile effettuare al momento da parte di Regione Lombardia alcuna analisi o approfondimento, né conseguentemente dare indicazioni di sorta, se non richiamare gli scenari giuridicamente possibili:

– i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata o venisse annullata a seguito di ricorso vittorioso avverso il Decreto Legge, correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall’Intesa e si esporrebbero a conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa, infatti, sulla base dell’Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi;

– I Comuni che intendessero invece procedere nel percorso definito dal d.lgs. 59 / 2010 e dall’Intesa del 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario precedente, potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo.

PER APPROFONDIRE

>> CONSULTA IL TESTO DELL’ART. 6 DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2017 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244).

>> CONSULTA IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO

>> CONSULTA LA NOTA DI LETTURA DELL’ANCI

>> CONSULTA IL DOSSIER


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