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IL CASO - Pubblico spettacolo - Commissione di vigilanza - Certificazione di sicurezza

Con la modifica all’art. 141 del secondo comma del reg. esec. TULPS introdotta dal D.lgs 222/2016, non dovrebbe essere necessario il parere preventivo della CVLPS per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, anche se ciò è in contrasto con la voce 78 dell’allegato A del medesimo decreto.

 IL QUESITO

Come ci si deve comportare per le manifestazioni temporanee, es. feste di quartiere o altro, che dichiarano una capienza inferiore a 200 persone?

Posto che comunque dovranno essere presentate tutte le certificazioni di corretto montaggio delle strutture e dichiarazioni di conformità degli impianti, è sufficiente una sola relazione del tecnico che sostituisce sia il parere sul progetto, sia il sopralluogo della CVLPS?

Devono essere acquisite due relazioni, una preventiva e una sostitutiva del sopralluogo? Oppure si continua a chiedere il parere preventivo della Commissione di Vigilanza, mentre il sopralluogo viene sostituito dalla dichiarazione del tecnico?

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