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Guide turistiche: nuove linee guida

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 2 febbraio, ha approvato le linee di indirizzo che individuano i requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e per il rilascio dell’abilitazione.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento che il presidente Stefano Bonaccini ha inviato ai Prersidenti delle Regioni e delle Province autonome e agli assessori regionali al turismo.

 

Guide turistiche: linee di indirizzo per l’interpretazione dell’articolo 8 del dm 11 dicembre 2015 n. 565.

 

PREMESSA
In Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016 – Serie Generale n. 47 è stato pubblicato il DM del MIBACT 11 dicembre 2015 n. 565 avente ad oggetto la “individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione”.
L’articolo 8 detta la norma transitoria nei seguenti termini:

– le guide turistiche con abilitazione provinciale o regionale, per un anno dall’entrata in vigore del DM, esercitano in via esclusiva nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;

– alla scadenza del suddetto anno, se le Regioni non hanno avviato la procedura abilitativa, termina l’esclusività di cui al punto precedente;

– la norma transitoria si applica anche ai candidati al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica in corso al momento dell’entrata in vigore del presente DM (ovviamente se l’esame abbia esito positivo);

– l’esame consiste in una selezione per titoli che attestino la conoscenza dei siti presenti nella Regione o Provincia Autonoma;

– nel caso in cui la professione di guida turistica sia stata predisposta su base provinciale, la Regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata.

Quanto contenuto nel comma 1 e 2 dell’articolo 8 nulla dice in merito alle guide turistiche che provengono da altre Regioni. Visto quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 97/2013, si ritiene che esse possono usufruire della presente norma transitoria.

La norma obbliga, pertanto, alla predisposizione di uno o più avvisi entro marzo 2017 che tengano conto delle diverse tipologie di situazioni:
a) guide con abilitazione provinciale;
b) guide con abilitazione regionale;
c) guide con abilitazione conseguita in altre Regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative ;
d) guide a cui, in virtù dell’esperienza acquisita durante il periodo transitorio, le Regioni – in precedenza organizzate su base provinciale – abbiano riconosciuto l’estensione dell’abilitazione su base regionale a seguito dell’adozione di uno specifico atto deliberativo.

Le Regioni e le Province Autonome hanno ravvisato la necessità di individuare linee di indirizzo per tutto il territorio nazionale per l’applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 8 relativamente a due valutazioni sulle conseguenze della norma:

 in primo luogo, la complessità della stessa norma e il notevole carico di lavoro che ricade sulle amministrazioni regionali;

 in secondo luogo, la necessità di mantenere una coerenza fra le  avviate da tutte le Regioni e Province Autonome al fine di evitare contestazioni e contenziosi.

Considerato che il Mibact, con nota interpretativa del proprio Ufficio Legislativo trasmessa con nota del 31 maggio 2016, ha ritenuto che siano le Regioni e le Province Autonome a dover espletare le procedure di abilitazione entro il 26 febbraio 2016.

Tanto premesso,

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l’accesso alle procedure di abilitazione di cui all’articolo 8 del DM n. 565/2015, ha approvato le seguenti linee di indirizzo per le Regioni e le Province Autonome.
La scelta maturata fra le Regioni e le Province Autonome prevede lo svolgimento della selezione solo per TITOLI senza attivazione delle prove pratiche previste dalla norma.

Si prevede, pertanto, che le Regioni provvedano alla emanazione di due avvisi:
- per le guide con abilitazione regionale o provinciale per l’ammissione ai siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 dello stesso ambito territoriale;

- per le guide con abilitazione provinciale per estensione regionale e per guide abilitate in altre regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).

Un elemento determinante per la definizione della procedura è relativo alla definizione dei punti a) e b) del comma 4. Si indica la seguente interpretazione:
Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali:
– diploma di scuola superiore
– laurea di primo livello
– laurea magistrale
– master/dottorato in materie artistiche e umanistiche
– anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche
– corso/i di aggiornamento organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati sulla conoscenza dell’offerta culturale del territorio regionale
– corso di aggiornamento, organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni
per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l’eventuale abilitazione conseguita per altre provincie nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni:
– partita IVA attiva
– dichiarazioni del committente o dei responsabili dei siti
– contratti di prestazione professionale
– documenti fiscali di prestazione di servizi
– documentazione rilasciata dai siti presenti nella regione di accesso per fini professionali

Le Regioni possono individuare fra i titoli e i punteggi previsti dall’intesa quelli effettivamente applicabili sulla base delle loro specifiche normative

PRIMO AVVISO
Il primo avviso si applica, senza possibilità di eccezione, nei seguenti casi:
a) guide con abilitazione regionale per la stessa regione di riferimento o con abilitazione provinciale riconosciute di valenza regionale a seguito dell’adozione di uno specifico atto deliberativo
b) guide con abilitazione provinciale per la sola provincia di riferimento
il questo caso il comma 4 prevede le tipologie di titoli e richiede che nell’avviso siano indicati i vari punteggi. L’impostazione proposta parte dall’assioma che l’esercizio della professione negli ambiti abilitati al momento del rilascio del titolo siano di per sé attestati della conoscenza dei siti presenti nel territorio:
Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali:
1) diploma di scuola superiore punti 45
2) lauree di primo livello punti 50
3) lauree magistrali punti 55
4) master/dottorato in materie umanistiche punti 65
5) corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti specialistici regionali punti 60
Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni
6) 15 punti per ogni anno di esercizio della professione fino ad un massimo di 45 punti (da recepire tramite auto-dichiarazione)
7) 4 punti per ogni contratto di prestazione professionale fino ad un massimo di 20 punti
8) 2 punti per ogni dichiarazione del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 20 punti
9) Conseguimento della abilitazione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio di riferimento punti 35
I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili

SECONDO AVVISO
Il secondo avviso è emanato per le seguenti situazioni:
a) guide con abilitazione provinciale per l’estensione a livello regionale
b) guide con abilitazione conseguita in altre regioni
c) guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).
In questo caso dobbiamo tenere presente che queste guide potevano esercitare nei territori esterni all’ambito in cui avevano conseguito l’abilitazione solo dal 9 settembre 2013 data di emanazione della legge n.97/2013. In questo caso la valutazione dovrà prevedere una articolazione diversa:
Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali:
1. diploma di scuola superiore punti 5
2. lauree di primo livello punti 10
3. lauree magistrali punti 20
4. master /dottorato in materie artistiche e umanistiche punti 30
5. attestato/i di anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche, punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti
6. corsi di aggiornamento, con attestato di profitto, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell’abilitazione (o da enti delegati) sulla conoscenza dell’offerta culturale del territorio regionale, punti 5 per ogni corso pari o superiore a 20 ore fino ad un massimo di 20 punti;
7. corsi di formazione con attestato di profitto aggiornamento, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell’abilitazione (o da enti delegati) sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni: tale corso è svolto su tutti i siti specialistici della Regione per un numero minimo di ore pari o superiore a 100 ore. Punti 40
8. per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l’eventuale abilitazione conseguita per altre provincie della stessa regione, nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale: punti 15 per ogni ulteriore provincia abilitata fino a 45 punti
9. Conseguimento della abilitazione provinciale nell’ambito territoriale della stessa regione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio regionale punti 35
I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili
I punti numero 6 e 7 non sono cumulabili
Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti dal 9 settembre 2013:
1. partita IVA attiva punti 10
2. 2 punti per ogni contratto di prestazione professionale di guida turistica, riferita ai siti specialistici della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con data certa, fino ad un massimo di 10 punti
3. 2 punti per ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni, relativa alla visita effettuata come guida turistica, in tali siti, della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con indicazione della data, fino ad un massimo di 10 punti
4. 1 punto per ogni documento fiscale, con data espressa, di prestazione di servizi di guida turistica da cui si evinca la visita ad almeno uno dei siti di cui al DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 10 punti
Il totale massimo di punteggio acquisibile è 100 punti. Per l’abilitazione è sufficiente raggiungere i 70 punti.

documento approvato

Testo-Linee-Indirizzo-Guide-turistiche-specializzate

Fonte: regioni.it


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