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IL CASO - Trattenimento - Agibilità - Certificazione - Commissione di vigilanza

QUESITO

Il d.lgs 222/2016 ha modificato l’art.141 del reg. del TULPS prevedendo per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo, facendo quindi decadere l’obbligo, in questo caso, di sottoporre la certificazione del tecnico al parere della CVLPS.

Nella tabella A del d.lgs. 222/2016 però, alle voci 78 e 79, c’è l’obbligo di presentare alla CVLPS la relazione del tecnico.

Ma qual è la funzione o il compito della CCVPS quando riceve la relazione del tecnico, se ormai con la modifica non deve più esprimere parere?

Con questa modifica, come ci dobbiamo comportare prima di rilasciare l’art 68, dopo aver ricevuto la relazione tecnica (ad un evento di pubblico spettacolo che riveste carattere di imprenditorialità) dobbiamo aspettare qualche nulla osta dalla CCVLPS?

Perché è obbligatorio l’invio della documentazione del tecnico alla CCVLPS?

Cosa ci deve fare, la CCVLPS con la documentazione del tecnico?

Prima della modifica, la CCVLPS si riuniva fisicamente ad un tavolo ed esprimeva il parere (esame progetto) art. 141 del reg. del TULPS, per il rilascio art. 80 del TULPS, e poi art. 68 TULPS. ORA, con la modifica dobbiamo trasmettere ad ogni singolo membro della CCVLPS la documentazione tecnica, ciò vuol dire che il tecnico dovrà presentare tante copie quanto sono i membri della CCVLPS?

 

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